La struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale in solido con il medico
Redatto da Pier Paolo Muià Fonte: Diritto.it
Trib. Milano, Sez. I civile, Sentenza n°8242 del 21.07.2017
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità medica
Il fatto
La pronuncia milanese in commento trae origine da una domanda di risarcimento danni formulata da una signora nei confronti di una struttura sanitaria, in conseguenza di un errato intervento chirurgico di mastoplastica additiva posto in essere da un medico all’interno della struttura medesima.
In particolare, la paziente allegava di aver già ottenuto dal Tribunale di Monza una sentenza di condanna del medico al risarcimento dei danni subiti, sulla scorta di un accertamento tecnico preventivo dal quale era emersa la condotta negligente ed imperita del professionista.
Stante l’impossibilità di recuperare, nei confronti del medico, le somme dovute in virtù della suddetta Sentenza, la paziente introduceva successivamente un nuovo giudizio, stavolta nei confronti della struttura sanitaria, al fine di sentire dichiarare anche la responsabilità della medesima per l’evento di malpractice medica e, previa risoluzione del contratto con la struttura, ottenere la condanna della stessa al risarcimento dei danni in solido con il medico.
La struttura, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande attoree, rilevando: l’efficacia preclusiva del giudicato esterno intervenuto nei confronti del medico, quale responsabile in via esclusiva dei danni lamentati; in ogni caso, il decorso del termine di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni, in quanto il rapporto tra la struttura e la paziente aveva natura extracontrattuale avendo quest’ultima scelto direttamente il medico.
In denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate dall’attrice, la convenuta chiedeva, previa autorizzazione alla chiamata in causa del medico responsabile e della propria compagnia assicurativa, di essere tenuta indenne dal medico, in quanto la paziente aveva appositamente sottoscritto una liberatoria con la quale escludeva in ogni caso la responsabilità della struttura per l’inadempimento del medesimo, nonché di essere comunque manlevata dalla propria assicurazione dalle conseguenze negative del giudizio.
Il giudice milanese rigettava la domanda di chiamata in causa del medico, mentre autorizzava la citazione della compagnia assicurativa.
La decisione
All’esito del giudizio, il Tribunale di Milano ha accolto le domande risarcitorie dell’attrice, nonché la domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti della compagnia assicurativa.
La pronuncia è di estremo interesse in quanto il giudice milanese si è occupato di molteplici aspetti, sia processuali che sostanziali, che spesso vengono in rilievo nelle cause di responsabilità medica.
In primo luogo, con riferimento all’eccezione di giudicato esterno dovuta alla sussistenza della precedente sentenza del Tribunale di Monza che aveva accertato la responsabilità esclusiva del medico, il Tribunale di Milano, sulla scorta dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, con particolare riguardo all’ipotesi dei condebitori solidali a norma dell’art. 1306 c.c. (Cass. 19492/2007), ha osservato che il giudicato…
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