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Redatto da Costa Cosimo Fonte: Diritto.it
Qui la sentenza: Corte di Cassazione – sezioni unite civili – sentenza n. 22080 del 22-09-2017
La Corte di Cassazione, sezioni unite, con la decisione del 22 settembre 2017, n. 22080, ha affrontato la questione riguardante la qualificazione dell’azione da esercitarsi da parte del destinatario di una cartella di pagamento, per la riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi del Codice della Strada, il cui verbale di accertamento non sia stato regolarmente portato a conoscenza dell’interessato.
In sintesi, secondo la Corte, nel sistema delineato dal Codice della Strada, e dall’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, il rimedio per fare valere i vizi del titolo esecutivo, costituito dal verbale di accertamento, va individuato nell’opposizione a tale verbale, senza distinguere tra i diversi vizi di forma.
Con tale decisione si pone fine ai dubbi interpretativi e ai differenti orientamenti giurisprudenziali delle diverse sezioni in merito alla norma applicabile qualora l’interessato intenda eccepire che il verbale di accertamento “non gli sia stato notificato, o sia stato notificato invalidamente, ovvero oltre il termine di legge”.
In particolare, la terza sezione civile della Cassazione, sentenza n. 16282 del 2016, riteneva che si dovesse seguire la normale procedura dei ricorsi contro le sanzioni amministrative- ai sensi dell’art. 23 della legge 689 del 1981, come sostituito dall’articolo 7 del d.lgs. n. 150 del 2011- con la possibilità di impugnare la cartella entro 30 giorni, decorrenti dalla sua notifica, recuperando in tal modo il diritto alla difesa che, a causa della mancata notifica del verbale, non si era potuto esercitare, senza entrare nel merito della pretesa.
Di contro, la seconda sezione civile della Cassazione, sentenza n. 14125 del 2016, riteneva che, essendo il titolo esecutivo della pretesa dell’amministrazione inesistente, si dovesse esperire un’opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 del…
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