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16 Novembre 2017Suicidio del paziente: lo psichiatra risponde di omicidio colposo
Redatto da Pasquale Fornaro Fonte: Diritto.it
Qui la sentenza: Corte di Cassazione – sez. IV penale – sentenza n. 43476 del 21-09-2017
Sentenza del 23 febbraio 2016
La Corte d’Appello di Caltanissetta, confermava la pronuncia emessa dal medesimo Tribunale in composizione monocratica, e condannava S. P., medico in servizio presso il reparto psichiatrico dell’ospedale Raimondi di San Cataldo, alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili costituite, per il reato di omicidio colposo commesso in danno della paziente L. R., suicidatasi il 2 settembre 2009.
La donna, che era affetta da schizofrenia paranoide cronica con episodi psicotici acuti, aveva subito 13 ricoveri ospedalieri, nell’ultimo dei quali, avvenuto un mese prima, era stata seguita dal medico ricorrente che le aveva somministrato cure farmacologiche da eseguire a casa. La mattina del 2 settembre 2009, la donna, accompagnata dal convivente, si presentava presso il Servizio Psichiatrico, per ingestione di un intero flacone di Serenase. Il medico, tuttavia, dopo aver constatato che la paziente si presentava “tranquilla e con gli occhi aperti, senza manifestare i sintomi tipici di una massiccia assunzione di quel farmaco di tipologia aloperidolo”, li aveva congedati.
Tornata a casa si addormentava e dopo poco, uscito il convivente, si buttava dalla finestra.
Il giudizio di appello
Contro la sentenza della Corte di Appello ricorreva il medico assumendo violazione di legge e vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione, oltre che travisamento della prova: la Corte territoriale avrebbe cioè, omesso l’indagine causale tra la condotta omessa e il suicidio. A tal riguardo, La Corte fa buon governo delle indicazioni che provengono dalla nota giurisprudenza delle Sezioni unite
(S.U.Franzese) del 11.09.2002 n. 30328, con particolare riferimento alla categoria dei reati omissivi impropri e allo specifico settore della attività medico-chirurgico, pervenendo ad un giudizio sull’evitabilità dell’evento basato sulle più significative acquisizioni fattuali e scientifiche afferenti al caso concreto, ampiamente
argomentato nella prospettiva dell’attuazione di tutte le misure appropriate.
Facendo applicazione di tali incontrastati principi, gli Ermellini, hanno confermato la posizione di “garanzia” del medico che si estrinseca nell’obbligo di controllo del paziente rispetto al quale il garante ha il dovere di neutralizzare gli effetti lesivi verso terzi e verso sé stessi.
Il medico psichiatra è, quindi, titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, anche se questi non sia sottoposto a ricovero coatto, ed ha, pertanto, l’obbligo – quando sussista il concreto rischio di condotte…
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