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La ripartizione delle spese condominiali è una di quelle materie che, secondo il comune sentire degli operatori di settore, ha creato le maggiori criticità e dispute nell’ambito applicativo.
Premessa
La ripartizione delle spese condominiali è una di quelle materie che, secondo il comune sentire degli operatori di settore, ha creato le maggiori criticità e dispute nell’ambito applicativo. Autorevole dottrina ha addirittura indicato in questa materia una delle principali ragioni della disarmonia della materia. Dati certi sul contenzioso in relazione alla ripartizione delle spese non ve ne sono. Certo è ricorrente, quanto meno nella fase stragiudiziale, sentire contestare l’applicazione di un criterio di ripartizione piuttosto che di un altro.
Prima di entrare nel merito dell’argomento proprio di questo approfondimento, sono utili brevi cenni riguardanti la materia della ripartizione delle spese in generale. Cenni utili, come si suole dire, ad inquadrare l’argomento complessivamente e nella sua complessità.
Le obbligazioni condominiali sono considerate obbligazioni propter rem, ossia obblighi connessi alla titolarità di un diritto reale. Si è titolari dell’obbligazione condominiale in quanto si è condòmini, cioè proprietari dell’unità immobiliare ubicata in condominio. Una delle principali caratteristiche dell’obbligazione condominiale, in quanto obbligazione propter rem, è la sua ambulatorietà. L’obbligo di contribuire alle spese condominiali, infatti, circola unitamente al diritto di proprietà e senza che vi sia bisogno di specifiche menzioni nell’atto di trasferimento di questo; ciò che si trasferisce in capo al successore nel diritto di condominio è l’obbligo di contribuzione e non la specifica obbligazione. Rispetto alle spese condominiali, comunque, è bene segnalare che l’ambulatorietà così descritta è parzialmente mitigata dalla previsione di un vincolo di solidarietà in capo al subentrante per i debiti ascrivibili al suo predecessore: solidarietà che, tuttavia, non significa trasferimento della titolarità dell’obbligo.
In questo contesto s’inseriscono tutte le spese afferenti alla gestione e conservazione delle parti comuni dell’edificio, ivi compresi i costi per la fruizione dei servizi erogati in favore del condominio. Il codice civile …
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