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16 Dicembre 2017Fallimento: dove notificare ricorso in caso di cancellazione dal registro delle imprese
Cassazione Civile, sez. VI-1, ordinanza 10/10/2017 n° 23728
Redatto da Palmo Matarrese Fonte: Altalex.com
La procedura per la dichiarazione di fallimento è regolata dall’art. 15 della legge fallimentare, che stabilisce i criteri e le modalità di notifica del ricorso e del decreto di convocazione al debitore; in primo luogo vale la regola della notifica a mezzo Pec all’indirizzo risultante dal registro delle imprese o dall’INI-PEC (indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese).
Questa procedura vale anche in caso di cancellazione della società dal registro delle imprese?
Aquesta domanda risponde la Corte di Cassazione, Sezione Sesta-1 Civile, con l’ordinanza 10 ottobre 2017, n. 23728.
Il procedimento di notificazione in ambito prefallimentare sottostà ad una disciplina speciale (art. 15, co. 3, L. Fall.) del tutto distinta da quella prevista nel codice di rito per le notificazioni degli atti del processo. I tentativi di svilirne il carattere di specialità attraverso la creazione di commistioni tra le due discipline, sono stati prontamente bloccati dai giudici di legittimità, anche sulla scorta dell’intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 146/2016.
La disciplina in esame può dirsi abbastanza giovante (l’art. 15, co. 3, L. Fall. è stato riformulato con D.L. 18.10.2012, n. 179, conv. in L. 17.12.2012, n. 221, ed è entrato in vigore l’1.1.2014), tuttavia già si registrano importanti interventi della Cassazione tesi a marcare in modo da non far residuare dubbi la specialità ed esclusività di questa disciplina rispetto a quella ordinaria. Da ultimo è intervenuta la Sesta Sezione, con l’ordinanza n. 23728 del 10.10.2017, che qui passeremo in rassegna.
Inquadramento normativo
Il novellato art. 15, co. 3, L. Fall. introduce un procedimento di notificazione dell’istanza di fallimento ad esclusiva cura dell’Ufficio al fine di dare adeguata risposta a due esigenze specifiche, di segno opposto: l’esigenza del debitore di essere messo a conoscenza della procedura fallimentare e di poter svolgere le attività a propria difesa, nonché l’esigenza degli istanti acché le procedure si svolgano in tempi accettabili. È stato quindi previsto che “il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L’esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all’indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta …
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