
Responsabilità medica: il grado della colpa fa scattare il reato
4 Gennaio 2018
Procuratore sportivo: Gli avvocati non sono tenuti ad iscriversi al registro della FIGC
5 Gennaio 2018Parametri forensi: via libera (con osservazioni a favore degli avvocati) da parte del Consiglio di Stato
Redatto da Fabio Valerini Fonte: Diritto e Giustizia
Il Consiglio di Stato, sez. cons. atti normativi, n. 2703 del 27 dicembre 2017, ha reso il parere sullo schema di decreto del Ministro della Giustizia, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.
Si tratta di un parere favorevole nel quale il Consiglio di Stato muove sostanzialmente una sola osservazione a favore degli avvocati: se il Ministero vuole (correttamente) introdurre un limite al potere discrezionale del Giudice nella quantificazione del compenso deve essere più “preciso” per evitare che la norma si presti ad interpretazioni che potrebbero annullare gli effetti positivi della riforma.
Peraltro, per il Consiglio di Stato, come vedremo, la previsione di “minimi” – volta a garantire che il compenso sia dignitoso per l’avvocato – non contrasta neppure con il diritto europeo.
Gli obiettivi del Ministero… Orbene, in base alla relazione che il Ministero della Giustizia ha trasmesso al Consiglio lo schema di modifica del d.m. n. 55/2014 (che secondo la legge dovrebbe avere cadenza biennale) intende perseguire i seguenti obiettivi: (a) superare l’incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell’attuale sistema parametrale, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell’avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale; (b) prevedere la modifica dei parametri in taluni singoli casi al fine di assicurare il rispetto del principio di adeguatezza del compenso in relazione all’importanza dell’opera prestata e al decoro della professione; (c) eliminare alcuni dubbi interpretativi nella disciplina vigente e colmare vuoti della regolazione.
Riduzione della discrezionalità del giudice. Iniziamo proprio con il “cuore” dell’intervento: al fine di perseguire la finalità sub a) il Ministero ha proposto di limitare il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare.
E’ stato anche previsto di aumentare, «in tutti i tipi di giudizi», i compensi dovuti all’avvocato che assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, sia mediante l’incremento del compenso spettante per i soggetti assistiti oltre il primo sia mediante l’innalzamento della soglia massima di soggetti assistiti per cui il professionista ha diritto ad essere remunerato.
Osservazioni del Consiglio di Stato. Sul punto il Consiglio di Stato muove dal richiamo della giurisprudenza secondo la quale la discrezionalità del giudice nella determinazione giudiziale dei compensi «non può condurre ad una liquidazione che … remuneri l’opera del difensore, al netto delle spese vive, con una somma che in termini assoluti risulti praticamente simbolica e, come tale, non consona al decoro professionale che l’art. 2233, comma 2 c.c. pure impone di considerare» (ex multis: Cass. Civ., Sez. VI, n. 25804/2015), principio, quest’ultimo, più volte ribadito anche da questo Consiglio di Stato (Cons. di Stato, Sez. VI, n. 238/2015)».
Sulla base di questa premessa il Consiglio di Stato ritiene che le modifiche al d.m. n. 55/2014 previste dallo schema di decreto risultano conformi ai criteri previsti dalla normativa primaria di riferimento, salvo un aspetto non secondario.
Ed infatti, il Consiglio di Stato osserva come proprio con riferimento alla fissazione di soglie minime non derogabili da parte degli organi giudicanti le modifiche che si vorrebbero introdurre agli artt. 4, comma 1, 12, comma 1 e 19, comma 1 d.m. n. 55/2014 «non appaiono chiare nella loro formulazione, lasciando possibili spazi interpretativi in merito all’applicazione della locuzione “di regola” anche alle riduzioni percentuali dei valori parametrici di base mentre, secondo quanto riferito dall’Amministrazione, la medesima locuzione dovrebbe applicarsi esclusivamente agli aumenti percentuali dei succitati valori».
Ecco allora come appaia necessario che l’Amministrazione adotti una diversa formulazione dalla quale emerga con maggiore chiarezza inderogabilità delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base da parte degli organi giudicanti, e ciò anche in considerazione…
Per la lettura completa dell’articolo: Diritto e Giustizia
Contatta QUI la segreteria per poter fissare il tuo appuntamento in studio, telefonico oppure online con un avvocato o un professionista dello Studio Legale Zambuto di Agrigento.
malasanità avvocato agrigento malasanità avvocato agrigento malasanità avvocato agrigento malasanità avvocato agrigento malasanità avvocato agrigento malasanità avvocato agrigento