Responsabilità medica: il grado della colpa fa scattare il reato
Cassazione penale, sez. IV, sentenza 06/06/2016 n° 23283
Redatto da Gianluca Denora Fonte: Altalex.com
Un annullamento con rinvio e l’enunciazione di principi in diritto di sicuro stimolo per il lettore, oltre che il collegio di merito chiamato a darne concreta applicazione: questi i contenuti salienti di Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 23283/16, depositata il 6 giugno.
Si verte in tema di omicidio colposo. Il contesto causale è quello della fessurazione di un aneurisma dell’aorta addominale, approcciata con (dedotta) omissione degli immediati presidi diagnostici e terapeutici, sfociata nella morte del paziente proprio in concomitanza con il ritardo nell’intervento chirurgico di rimozione dell’aneurisma. L’omessa, e dunque doverosa, accelerazione dei tempi viene indicata come decorso alternativo che avrebbe determinato il successo dell’intervento ed impedito l’evento morte. Ai fini dell’integrazione del profilo psicologico, hanno un pregio particolare le circostanze fattuali di dettaglio, tra le quali le dimensioni dell’aneurisma (anche in ragione di considerazioni statistiche) e lo stato doloroso lamentato dal paziente, senza dimenticare l’oggettiva mancata esecuzione di esami strumentali, nella specie di un’ecografia addominale e di un’eventuale tac, in via di urgenza.
Nel provvedimento si attraversano alcuni interessanti punti di confronto tra accusa e difesa per quel che concerne i dedotti vizi del provvedimento di merito, e in particolare si approfondiscono i vizi di motivazione, già nella ricostruzione del fatto ma più decisamente in punto di paradigmi causali, l’erronea applicazione della legge penale, il grado della colpa riscontrata nel comportamento del medico (che non era stato parametrato alle linee guida né alle condizioni in cui il sanitario aveva in concreto operato, con omessa applicazione della disposizione abrogatrice dettata nel 2012 in tema di responsabilità del sanitario).
In particolare, secondo la Cassazione, “il percorso motivazionale sviluppato dalla Corte territoriale appare effettivamente carente, in riferimento al tema della ascrivibilità colposa della condotta omissiva, che si assume sia stata posta in essere dal sanitario”. Risulta decisivo il richiamo all’introduzione nel sistema giuridico di una norma che dedica particolare attenzione all’esonero del medico da responsabilità penale nel caso in cui segua le linee giuda e le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica; letteralmente, ex art. 3 l. 8 novembre 2012, n. 189, “L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”.
Rispetto alla vicenda concreta, si pone in primo piano un problema di diritto intertemporale, sul quale Piazza Cavour bacchetta duramente il Collegio ligure: “la Corte di Appello, avanti alla quale si è celebrato il relativo giudizio, nell’anno 2015, aveva il dovere di esaminare d’ufficio la regiudicanda, per effetto dell’art. 2, comma 2, cod. pen., tenendo conto della intervenuta parziale abrogazione della norma …
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