
Tarsu/Tari: nessun esonero per i magazzini
3 Gennaio 2018
Responsabilità medica: il grado della colpa fa scattare il reato
4 Gennaio 2018Assicurazione condominiale non pagata: amministratore non risponde se mancano i fondi
Cassazione Civile, sez. VI-2, ordinanza 20/10/2017 n° 24920
Redatto da Luca Vancheri Fonte: Altalex.com
Con ordinanza numero 24920 del 20 ottobre scorso, la Corte di Cassazione ha risposto al ricorso depositato da un condominio umbro circa la responsabilità dell’amministratore di condominio per i danni derivanti dalla mancanza di copertura assicurativa in relazione ad un incendio del tetto condominiale.
Preliminarmente, la Suprema Corte ha affermato che l’amministratore di condominio ha gli stessi poteri del mandatario che, ai sensi dell’art. 1131 del Codice Civile, gli vengono conferiti sia dal regolamento di condominio sia…
Per la lettura completa dell’articolo: Altalex.com
Contatta QUI la segreteria per poter fissare il tuo appuntamento in studio, telefonico oppure online con un avvocato o un professionista dello Studio Legale Zambuto di Agrigento.
concorso docenti avvocato concorso docenti avvocato concorso docenti avvocato concorso docenti avvocato concorso docenti avvocato concorso docenti avvocato
Assicurazione condominiale non pagata: amministratore non risponde se mancano i fondi Cassazione Civile, sez. VI-2, ordinanza 20/10/2017 n° 24920 Con ordinanza numero 24920 del 20 ottobre scorso, la Corte di Cassazione ha risposto al ricorso depositato da un condominio umbro circa la responsabilità dell’amministratore di condominio per i danni derivanti dalla mancanza di copertura assicurativa in relazione ad un incendio del tetto condominiale. Preliminarmente, la Suprema Corte ha affermato che l’amministratore di condominio ha gli stessi poteri del mandatario che, ai sensi dell’art. 1131 del Codice Civile, gli vengono conferiti sia dal regolamento di condominio sia dall’assemblea condominiale. Tra i poteri dell’amministratore-mandatario rientra la facoltà, e non l’obbligo, di agire, ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. , in via monitoria avverso i condomini morosi. Pertanto, laddove l’amministratore non dovesse, di fronte alla morosità dei condomini, esercitare tale azione, egli non risponde della mancanza di fondi nelle casse condominiali. Di questa mancanza rispondono, infatti, i soli condomini, i quali per via del loro atteggiamento negligente devono sopportare le conseguenze derivanti dai danni subiti dalle parti comuni dell’edificio nel caso in cui l’amministratore non abbia potuto ottemperare tempestivamente al pagamento della polizza assicurativa proprio a causa dell’assenza di fondi. Il provvedimento in parola ha un’estrema importanza nell’ambito del novero delle raddoppiate responsabilità che gravano sull’amministratore di condominio a seguito dell’entrata in vigore della legge di riforma 220 del 2012. Gli Ermellini, infatti, hanno alleggerito il peso di tali responsabilità, ricordando ai condòmini che essi sono una parte attiva del condominio e che la loro collaborazione (in questo caso economica) è fondamentale per consentire a tutti i partecipanti di godere delle parti comuni senza patire alcun nocumento.