Sentenze tributarie: immediata esecutività e garanzie
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Redatto da Celine Cusumano Fonte: Diritto.it
Qui la sentenza: Corte di Cassazione – sez. V civile – sentenza n. 26637 del 10-11-2017
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi circa la tassabilità ai fini TARSU, ora TARI, delle superfici adibite a deposito delle attività produttive ribadendo che l’impossibilità di produrre rifiuti deve dipendere da fattori oggettivi e permanenti e non dalla contingente e soggettiva modalità di utilizzazione dei locali, nonché evidenziando come le deroghe e le riduzioni delle tariffe non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle condizioni previste, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti.
Il caso di specie
In particolare, nel caso di specie, la questione controversa – sorta all’esito dell’impugnazione da parte di una società romana commerciante di tubi e acciai speciali di una cartella a titolo TARSU – riguardava la soggezione o meno all’imposta di un magazzino destinato a deposito di materiale ferroso che, ad avviso della contribuente, non era produttivo di rifiuti speciali essendo ivi presenti solo merci da commercializzare lì collocate senza interventi di lavorazione e, quindi, senza produzione di rifiuti.
Ciò nondimeno, la Commissione Tributaria, ritenendo che nella specie si trattasse di rifiuti speciali, aveva riconosciuto alla contribuente il diritto alla riduzione TARI per rifiuti assimilati in proporzione alla quantità di rifiuti avviati al recupero e documentati dalla contribuente.
La riduzione della tariffa
Avverso tale pronuncia proponeva ricorso incidentale la ricorrente e, con controricorso, anche l’ente impositore il quale, ritenendo insussistente il riconosciuto diritto alla riduzione TARI chiedeva alla Suprema Corta di “chiarire che gli artt. 49, comma 14, d.lgs. n. 22 del 1997, e 13, comma 5, del Regolamento TARI del Comune di Roma n. 24 del 2003, devono essere interpretati nel senso che la riduzione della tariffa rifiuti per i rifiuti speciali assimilati avviati al recupero tramite un soggetto autorizzato che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi è applicabile soltanto se di tale circostanza venga fornita dimostrazione con le modalità previste nelle citate disposizioni legislative e regolamentari, ossia con la presentazione di una attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi”.
Ebbene, con la pronuncia in commento – che si inserisce perfettamente nel solco della più consolidata giurisprudenza di legittimità resa in tema TASU, ora estendibile anche alla TARI – è stato in prima battuta ribadito il principio secondo cui, il diritto all’esenzione o alla riduzione della tassa in seguito alla produzione di rifiuti speciali assimilati “smaltiti in proprio” non opera in automatico ma occorre che il contribuente provi di averne diritto (Cass. n. 6359 del 2016).
La decisione
Ed invero, confermando il proprio costante orientamento, la Suprema Corte ha ricordato che in tale materia grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell’esenzione, atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l’Amministrazione a fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, esso non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, o addirittura l’esenzione, costituendo questa, un’eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti …
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