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3 Gennaio 2018Sentenze tributarie: immediata esecutività e garanzie
Commissione Tributaria Regionale, Lombardia-Milano, sez. X, sentenza 28/09/2017 n° 3849
Redatto da Roberto Cacchillo Fonte: Altalex.com
- Il nuovo articolo 69 D.Lgs. n. 546/1992, come sostituito dall’art. 9 co. 1 lett. gg) del D.Lgs. n. 156/2015
L’art. 9 co. 1 lett. gg) del D.Lgs. n. 156/2015 ha riscritto l’art. 69 del D.Lgs. n. 546/1992, prevedendo espressamente che, con effetto dal 1° giugno 2016, “le sentenze di condanna al pagamento di somme a favore del contribuente […] sono immediatamente esecutive. Tuttavia il pagamento di somme dell’importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell’istante, alla prestazione di idonea garanzia”.
La provvisoria esecutività delle sentenze tributarie favorevoli al contribuente poteva essere ricavata in via interpretativa, nel regime antecedente le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 156/2015, per effetto del rinvio alle norme del codice di rito – artt. 282, 337 e 373 c.p.c. – operato dall’art. 1 co. 2 D.Lgs. n. 546/1992.
Come osservato recentemente dalla Corte di Cassazione, infatti, “tale immediata efficacia rinveniva la sua specifica base normativa nel citato art. 68 del medesimo testo normativo: sia il comma 2 – il quale prevede l’obbligo dell’Amministrazione di rimborsare entro breve termine al contribuente quanto versato in eccedenza rispetto al decisum della sentenza di accoglimento totale o parziale del ricorso –, sia il comma 1 – che disciplina la riscossione frazionata e graduale del tributo e dei relativi interessi sempre sulla base delle statuizioni della sentenza, trovando in questa, quindi, il titolo per l’esercizio del relativo potere -, postulano evidentemente che le sentenze tributarie di merito abbiano un effetto immediato” (Cass. civ. SS.UU. 13 gennaio 2017, n. 758).
Di fatto l’art. 69, nella formulazione ante riforma, è stato storicamente interpretato attribuendo alla sentenza tributaria effetti differenti in relazione al soggetto soccombente, secondo una vera e propria dicotomia che conduceva ad attribuire efficacia esecutiva alle sole pronunce favorevoli all’Amministrazione finanziaria…
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