Di nuovo in discussione la legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. b) d.l. n. 220/2003
T.A.R. Lazio, sez. I ter, ord. 11.10.2017, n. 10171
La norma de qua, così come interpretata dal giudice delle leggi, infatti, precluderebbe all’odierno ricorrente di ottenere l’annullamento della sanzione disciplinare irrogatagli , sulla base dei motivi di illegittimità di fatto esposti, che solo consentirebbe l’immediato ripristino della situazione giuridica soggettiva, asseritamente lesa.
La sanzione disciplinare definitivamente irrogata dal Collegio di Garanzia, nella misura di anni tre di inibizione, deve, infatti, essere interamente scontata, ragion per cui, ravvisandone i presupposti e riservandosi con separata ordinanza di rimettere la questione di legittimità costituzionale al giudice delle leggi, la sanzione è stata da questo collegio sospesa in sede cautelare fino alla decisione del giudice costituzionale.
5.1. L’interpretazione costituzionalmente offerta della norma de qua, presenta, per il giudice remittente, innanzi tutto profili di contrasto con gli art. 103 e 113 Cost.
Tali profili, già sollevati con l’ordinanza collegiale di rimessione n. 241/2010, sono stati dal giudice costituzionale del 2011 ritenuti “assorbiti” nella censura concernente la violazione dell’art. 24 Cost., ovvero entro l’unico profilo con cui si contestava il diniego, tout court, di tutela dinanzi al giudice statale, e come …
Per la lettura completa dell’articolo: ilnuovodirittosportivo.it
Contatta QUI la segreteria per poter fissare il tuo appuntamento in studio, telefonico oppure online con un avvocato o un professionista dello Studio Legale Zambuto di Agrigento.
avvocato agrigento scuola avvocato agrigento scuola avvocato agrigento scuola avvocato agrigento scuola avvocato agrigento scuola avvocato agrigento scuola