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9 Gennaio 2018Di nuovo in discussione la legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. b) d.l. n. 220/2003
T.A.R. Lazio, sez. I ter, ord. 11.10.2017, n. 10171
- L’interpretazione della norma dell’art. 2, comma 1., lett. b), d.l. n. 220/2003, come enunciata dalla Corte Costituzionale nella decisione n. 49 del 2011, presenta, innanzitutto profili di illegittimità costituzionale di indubbia rilevanza per la decisione del caso in esame.
La norma de qua, così come interpretata dal giudice delle leggi, infatti, precluderebbe all’odierno ricorrente di ottenere l’annullamento della sanzione disciplinare irrogatagli , sulla base dei motivi di illegittimità di fatto esposti, che solo consentirebbe l’immediato ripristino della situazione giuridica soggettiva, asseritamente lesa.
La sanzione disciplinare definitivamente irrogata dal Collegio di Garanzia, nella misura di anni tre di inibizione, deve, infatti, essere interamente scontata, ragion per cui, ravvisandone i presupposti e riservandosi con separata ordinanza di rimettere la questione di legittimità costituzionale al giudice delle leggi, la sanzione è stata da questo collegio sospesa in sede cautelare fino alla decisione del giudice costituzionale.
- La questione della legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. b, poi, interpretato nel senso di limitare, nel caso di sanzioni disciplinari sportive incidenti su posizioni giuridicamente rilevanti per l’ordinamento statale, la cognizione diretta del giudice statale alla sola domanda risarcitoria, non appare manifestamente infondata, nei termini che saranno di seguito precisati.
5.1. L’interpretazione costituzionalmente offerta della norma de qua, presenta, per il giudice remittente, innanzi tutto profili di contrasto con gli art. 103 e 113 Cost.
Tali profili, già sollevati con l’ordinanza collegiale di rimessione n. 241/2010, sono stati dal giudice costituzionale del 2011 ritenuti “assorbiti” nella censura concernente la violazione dell’art. 24 Cost., ovvero entro l’unico profilo con cui si contestava il diniego, tout court, di tutela dinanzi al giudice statale, e come …
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