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9 Gennaio 2018Licenziamento via WhatsApp: rilevanza giuridica e formale
Tribunale, Catania, sezione lavoro, ordinanza 27/06/2017
Redatto da Chiara Julia Favaloro Fonte: Altalex.com
Con ordinanza del 27.06.2017 il Tribunale di Catania – sez. Lavoro – ha statuito che il licenziamento intimato ad un dipendente a mezzo Whatsapp avesse pienamente assolto l’onere della forma scritta di cui all’art. 2 della L. 604/1966.
Nel caso di specie, il lavoratore ha dapprima impugnato il licenziamento ritenendolo illegittimo – ratificando, dunque, l’intimazione avvenuta in via “informale” – determinando il rigetto del successivo ricorso per il decorso ex art. 6 L. 604/1966 dei termini di legge, a pena di decadenza.
La Corte di Merito, al di là dell’intervenuta decadenza, ha ritenuto che il messaggio Whatsapp fosse comunque da assimilare ad un documento informatico in grado di:
- identificare – da un lato – il mittente (datore di lavoro) e – dall’altro lato – il destinatario (lavoratore);
- fornire una prova inconfutabile tanto – al pari di una PEC – dell’avvenuto invio e ricezione del messaggio, quanto dell’avvenuta lettura dello stesso: come noto ai più, le “doppie spunte grigie” indicano l’effettiva ricezione del messaggio, le “doppie spunte blu” l’effettiva lettura dello stesso.
- individuare con precisione data ed orario di invio, ricezione e lettura, al pari di qualsiasi altro strumento “ordinario” (raccomandata, PEC, telegramma).
In tema di forma scritta, la Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ. n. 6447/2009, 17652/2007) aveva già ribadito che non sussiste l’onere di adoperare formule sacramentali per l’intimazione del licenziamento, purché questa –ai sensi dell’art. 2 L. 604/1966–avvenga in forma scritta: la volontà del datore di lavoro può essere comunicata anche in via “indiretta” purché chiara ed imputabile effettivamente allo stesso.
Partendo da tale assunto, vi è di più: già la Corte d’Appello di Firenze nel 2016 aveva riconosciuto la piena legittimità del licenziamento intimato a mezzo SMS, ritenendo che tale forma fosse assimilabile ad un telegramma dettato per telefono, ovvero il “mezzo” cui già l’art. 2705 c.c. riconosce in re ipsa l’efficacia probatoria di scrittura privata ex art. 2702 c.c.
La rilevanza formale del messaggio Whatsapp va, infine, analizzata sotto il profilo della “paternità” del messaggio, ovvero del soggetto che effettivamente trasmette il messaggio.
A tal proposito occorre rilevare che, in tema di vizio di rappresentanza, la Giurisprudenza ha più volte confermato che, ai sensi…
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