
Carta Famiglia, in Gazzetta Ufficiale la disciplina attuativa
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15 Gennaio 2018Intercettazioni: il testo della riforma pubblicato in Gazzetta
Decreto legislativo, 29/12/2017 n° 216, G.U. 11/01/2018
Pubblicato in Gazzetta il decreto di riforma della disciplina delle intercettazioni.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio è stato pubblicato il decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, recante “Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103”.
Il decreto conferma il ruolo delle intercettazioni come fondamentale strumento di indagine e mira a creare un giusto equilibrio tra la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione e il diritto all’informazione.
Queste le principali novità del decreto legislativo:
- l’introdotto il reato di “diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente”. La norma punisce con la reclusione fino a quattro anni chiunque, al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione. La punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca. Il delitto è punibile a querela della persona offesa;
- una maggiore tutela della riservatezza nelle comunicazioni tra avvocato difensore e assistito. Il divieto, già previsto, di attività diretta di intercettazione nei confronti del difensore, con conseguente inutilizzabilità delle relative acquisizioni, viene infatti ampliato, prevedendo che l’eventuale coinvolgimento, in via anche solo occasionale, del difensore nell’attività di ascolto legittimamente eseguita, non possa condurre alla verbalizzazione delle relative comunicazioni o conversazioni;
- l’introduzione del divieto di trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni ritenute irrilevanti per le indagini, sia per l’oggetto che per i soggetti…
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