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20 Gennaio 2018Cassa in rosso? Si presumono ricavi in nero
Cassazione Civile, sezione tributaria, ordinanza 15/11/2017 n° 27041
Secondo la giurisprudenza tributaria e la dottrina ragionieristica la chiusura “in rosso” di un conto di cassa significa che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati.
Ai fini della determinazione del reddito di impresa, è lecito presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati di importo almeno pari al disavanzo di cassa?
A questa domanda risponde la Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza 15 novembre 2017, n. 27041.
Il fatto
In seguito a un’attività di verifica della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate notificò – ad una ditta individuale – un avviso di accertamento con il quale venne rettificato (attraverso il metodo cosiddetto analitico induttivo) il reddito d’impresa nella misura di L. 2.028.085.000, a fronte del dichiarato di L. 173.246.000.
La contribuente, impugnato il provvedimento, risultò parzialmente vittoriosa nei primi due gradi di giudizio: in particolare, la Commissione Tributaria della Puglia, Sezione di Lecce, confermò (così come era stato ritenuto dai Giudici di primo grado) che la fatturazione di corrispettivi pari a L. 1.640.750.000 (id est, la differenza tra il reddito “rettificato” e quello dichiarato) era priva di fondamento, trovando sostanziale giustificazione nella contabilità.
Anche perché, a parere del Collegio di secondo grado, l’Ufficio finanziario omise di produrre delle prove certe e degli elementi “validi” a far ritenere che la contabilità fosse irregolare.
L’Agenzia delle Entrate, sulla scorta della consolidata giurisprudenza tributaria e della dottrina ragionieristica, promosse pertanto ricorso in Cassazione.
La cassa “in rosso” e l’accertamento analitico
Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte conferma un principio che, a ben vedere, altro non è che l’espressione e…
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