Le spese straordinarie per i figli
Redatto da Matteo Santini Fonte: Altalex
La normativa attuale contempla il mantenimento diretto dei figli come regime preferibile in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza dei genitori.
L’assegno di mantenimento è previsto dall’articolo 337-ter del codice civile solo ove necessario, con finalità perequativa.
Nonostante la legge n. 54 del 2006 stabilisca quale regime preferibile quello del mantenimento diretto, tuttavia, nella prassi consolidata viene disposto, a carico del genitore non collocatario, l’obbligo di corrispondere un assegno mensile Il dovere di garantire ai propri figli il mantenimento, l’istruzione e l’educazione, obbliga i genitori ad affrontare una serie di costi non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma riferiti anche all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, ludico e sociale.
Infatti, il Tribunale oltre a fissare la corresponsione di un assegno periodico stabilisce in che misura percentuale il genitore non collocatario debba partecipare alle spese straordinarie per i figli.
La Corte di Cassazione ha sancito che le ”spese straordinarie” non possano mai ritenersi comprese in modo forfettario all’interno della somma da corrispondersi con l’assegno periodico e/o come mantenimento diretto, rischiandosi contrariamente di recare pregiudizio al minore (Cass. civ., n. 9372, del 08 giugno 2012).
La soluzione di includere le spese straordinarie, in via forfettaria, nell’ammontare dell’assegno posto a carico di uno dei genitori pu rivelarsi in netto contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’articolo 155 cod. civ. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, poiché si introduce, nell’individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia.
Le ‘‘spese ordinarie’’ sono quelle destinate a soddisfare i bisogni quotidiani del minore, mentre, quelle ‘‘straordinarie’’, sono costituite dagli “esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento, o comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori” (Cass. Civ., n. 7672, del 19 luglio 1999; Cass. Civ., n. 6201, del 13 marzo 2009; Cass. Civ., n. 23411).
Accade spesso specie nelle separazioni e nei divorzi contenziosi che il genitore collocatario affronti delle spese a suo dire di carattere straordinario e poi, chiedendo al genitore non collocatario il rimborso della parte ad esso spettante, riceva un rifiuto motivato dalla circostanza che non si tratterebbe di ‘‘spese straordinarie’’ ma ‘‘ordinarie’’ e rientranti nell’assegno periodico.
Certamente sono da considerarsi straordinarie le spese collegate ad eventi eccezionali della vita dei figli, quelle che servono per soddisfare le esigenze saltuarie e imprevedibili dei figli, quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli.
La spese scolastiche ed educative sono considerate ‘‘spese ordinarie’’, anche se parametrate nell’arco di un anno e non di carattere giornaliero, vale a dire quelle effettuate per l’acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell’abbigliamento per lo svolgimento dell’attività fisica a scuola, della quota di iscrizione alle gite scolastiche.
Anche i costi mensili per la frequenza scolastica con semi-convitto sono stati considerata una ‘‘spesa ordinaria’’ in relazione al normale standard di vita seguito dal minore fino al momento della crisi familiare, con eventuale possibilità di aumentare l’assegno di mantenimento precedentemente disposto per far fronte a tale esigenza.
I viaggi studio all’estero (Cass. Civ., n. 19607, del 2011) e le ripetizioni scolastiche e gli sport sono di solito considerati come appartenenti alla categoria delle ‘‘spese straordinarie’’. Quanto alle spese concernenti la formazione universitaria, esse vengono qualificate dalla giurisprudenza quali ‘‘spese ordinarie’’, tali da giustificare una richiesta di modifica in aumento dell’assegno periodico non trattandosi, infatti, di spese di carattere…
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