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3 Febbraio 2018Prime considerazioni sul nuovo Codice penale alimentare
Redatto da Fabio Squillaci Fonte: Altalex.com
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 60 del 1° dicembre 2017 ha approvato, su proposta del ministro della Giustizia, il disegno di legge contenente “Nuove norme in materia di reati agroalimentari”.
Il disegno di legge che riforma la disciplina dei reati agroalimentari recepisce quanto prodotto dalla Commissione ministeriale appositamente costituita da Orlando nel 2015 e presieduta dall’ex magistrato Giancarlo Caselli ed innova le disposizioni del codice penale riguardanti tanto la tutela della salute pubblica quanto la tutela penale dell’economia.
Il progetto è sicuramente da salutare con favore in quanto innova una materia troppo obsoleta, di fatto non incisa in modo significativo da almeno cinquant’anni, tenendo conto però degli sforzi legislativi e giurisprudenziali degli ultimi tempi.
Non a caso viene attribuita particolare attenzione alla figura del consumatore finale od utente ed al concetto di “identità alimentare” costruendo un sistema sanzionatorio ritagliato sul valore e la tipologia delle produzioni (attenzione al biologico, alla stagionalità ed alla territorialità). Inoltre, vengono per la prima volta introdotte sanzioni mirate nei confronti della produzione e commercializzazione di alimenti che, tenuto conto della dimensione all’ingrosso dell’attività illecita, anche organizzata, non sono capaci di produrre un pericolo immediato e imminente, ma manifestano la propria pericolosità nel medio e lungo periodo e in via del tutto eventuale.
Vengono così introdotti nuovi reati quali il “disastro sanitario” (che punisce avvelenamento, contaminazione o corruzione di acque o sostanze alimentari con possibile diffusione di pericoli per l’utente) oppure l’“omesso ritiro di sostanze alimentari pericolose” dal mercato, od ancora il reato di “agropirateria“, che punisce la vendita di prodotti alimentari accompagnati da falsi segni distintivi o da marchi di qualità contraffatti.
Il decreto attenziona anche gli OSA intervenendo sul piano degli illeciti amministrativi ed in particolare introduce nel catalogo dei reati presupposto ex 231 quelli alimentari imponendo alle aziende di adottare modelli di organizzazione e prevenzione.
Esaminando più da vicino il DDL si scorge fin da subito l’emersione di espressioni nuove quale quella di alimento in luogo di sostanze alimentari, nonché quella di patrimonio alimentare. Agli effetti della legge penale, in piena sintonia con l’orientamento largamente diffuso, per alimenti si intendono prodotti o sostanze alimentari ovvero mangimi destinati alla nutrizione degli animali.
Procedendo con ordine appare opportuno soffermarsi sull’art.6 che sostituisce l’art. 444 c.p. con il nuovo reato di Informazioni commerciali ingannevoli pericolose secondo cui << Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui agli articoli 440, 441, 442, 443 e dell’articolo 5, comma 2, della legge 30 aprile 1962, n. 283, mediante informazioni commerciali false o incomplete riguardanti alimenti, pregiudica la sicurezza della loro consumazione con…
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