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10 Febbraio 2018Medici specializzandi, Corte di Giustizia: vanno retribuiti in modo adeguato
La direttiva n. 82/76/Cee introduceva l’obbligo, per gli stati membri, di quantificare, con propria legge, l’entità della retribuzione per gli specializzandi, entro la fine del 1982, bensì l’Italia vi provvedeva solo con effetti dall’anno accademico 1991/1992.
Alcuni medici si rivolgevano quindi al Tribunale di Palermo chiedendo la condanna dell’Università degli Studi di Palermo e dello Stato italiano a corrispondere un compenso appropriato in relazione ai percorsi di specializzazione dai medesimi seguiti tra il 1982 e il 1990.
Soccombono in primo grado, vincono in appello, quindi si rivolgono alla Cassazione che, a sua volta, chiede in via pregiudiziale, alla Corte di giustizia, di fare chiarezza ermeneutica sulla direttiva.
La Corte europea ha quindi affermato che: …
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penale avvocato responsabilità penale avvocato responsabilità penale avvocato responsabilità penale avvocato responsabilità penale avvocato responsabilità penale avvocato responsabilità Medici specializzandi, Corte di Giustizia: vanno retribuiti in modo adeguato La direttiva n. 82/76/Cee introduceva l’obbligo, per gli stati membri, di quantificare, con propria legge, l’entità della retribuzione per gli specializzandi, entro la fine del 1982, bensì l’Italia vi provvedeva solo con effetti dall’anno accademico 1991/1992. Alcuni medici si rivolgevano quindi al Tribunale di Palermo chiedendo la condanna dell’Università degli Studi di Palermo e dello Stato italiano a corrispondere un compenso appropriato in relazione ai percorsi di specializzazione dai medesimi seguiti tra il 1982 e il 1990. Soccombono in primo grado, vincono in appello, quindi si rivolgono alla Cassazione che, a sua volta, chiede in via pregiudiziale, alla Corte di giustizia, di fare chiarezza ermeneutica sulla direttiva. La Corte europea ha quindi affermato che: a) la direttiva si applica a tutti i corsi di formazione specialistica, a tempo pieno o a tempo ridotto, principiati dal 1982 (anno di emanazione del provvedimento europeo) che, per l’effetto, devono essere adeguatamente remunerate; b) l’obbligo di remunerazione si ancora temporalmente alla direttiva, a prescindere dal suo recepimento nell’ordinamento interno. Ne discende che in Italia, seppur priva per quasi un decennio della disciplina di recepimento, la quantificazione della remunerazione agli specializzandi va effettuata dal giudice mediante l’interpretazione di ulteriori norme di diritto nazionale. Se ciò non sarà praticabile, l’omesso recepimento della direttiva dovrà essere considerato quale inadempimento dello Stato, con la conseguenza che lo stesso dovrà risarcire i singoli danneggiati. La Corte europea precisa, inoltre, che il risarcimento dovrà essere perlomeno pari alla remunerazione prevista dalla successiva normativa di trasposizione della direttiva.