
Lesioni cervicali: la radiografia non è esclusivo mezzo di prova
7 Febbraio 2018
Medici specializzandi, Corte di Giustizia: vanno retribuiti in modo adeguato
9 Febbraio 2018Malattie professionali: come ripartire l’onere probatorio
Cassazione Civile, sezione lavoro, ordinanza 05/09/2017 n° 20769
Redatto da Renzo Cunati Fonte: Altalex
Alcune recenti sentenze della Cassazione sono intervenute in materia di malattie professionali per tentare di dirimere la (dibattuta) questione circa il soggetto – tecnopatico o INAIL – gravato dell’onere della prova, positiva o contraria, del nesso di causalità tra la patologia e il lavoro; prova necessaria per ammettere o escludere l’eziologia professionale, quindi l’indennizzo, da parte dell’Ente previdenziale. A nostro avviso, i principi di diritto – spesso riproposti con mero richiamo a precedenti enunciati in diverse fattispecie – se non meglio precisati e chiariti potrebbero anche risultare non univoci e chiari per la decisione degli innumerevoli giudizi di merito attualmente pendenti.
La Cassazione, con ordinanza n. 20769/2017 del 05/09/2017, trattando il caso di una patologia tumorale (carcinoma alla vescica) accertata a un lavoratore esposto a vernici e solventi forse contenenti ammine, ma anche forte fumatore abituale – quindi affetto da una malattia a eziologia “multi fattoriale”, cioè la cui manifestazione potrebbe essere stata concausata, in concorrente variabile misura, fattori sia professionali che extra professionali ovvero che potrebbe essere stata causata esclusivamente e alternativamente dagli uni o dagli altri – motiva che dall’inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l’applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall’assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell’I.N.A.I.L., quale è, in particolare, la dipendenza dell’infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l’intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia.
Quindi pare di comprendere da questo passaggio – invero non chiarissimo – che l’INAIL, anche per le malattie professionali ad eziologia mono fattoriale, possa dimostrare in controprova l’inidoneità (per durata, concentrazione dell’agente nocivo, ecc.) della lavorazione a cagionare (cioè, a causare o concausare) la patologia.
Prosegue l’ordinanza precisando che tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia, come quella tumorale, ad eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l’evento morboso.
Quindi – per rendere le due frasi non incoerenti tra loro – si deve ritenere che la Cassazione ipotizzi due diversi “oneri probatori”, di contro prova e prova, a seconda che la malattia tabellata sia “mono” o “multi” fattoriale, più rigoroso e a carico dell’INAIL nel primo caso, agevolato ma pur sempre a carico dell’assicurato nel secondo.
Però, ancora di seguito, si legge in motivazione che in presenza di forme tumorali che hanno o possono avere, secondo la scienza medica, un’origine professionale, la presunzione legale quanto a tale origine torna ad operare, sicché l’INAIL può solo dimostrare che la patologia tumorale, per la sua rapida evolutività, non è ricollegabile all’esposizione a rischio, in quanto quest’ultima sia cessata da lungo tempo.
Questo enunciato non ci è chiaro, in quanto – a nostro avviso – pare contraddittorio sia di per sé considerato che confrontato col principio appena affermato in precedenza.
Infatti, in primo luogo, è nozione diffusa nella scienza medica che la “rapida evolutività” non è caratteristica propria della stragrande maggioranza patologie tumorali, professionali ed extra professionali, che viceversa hanno, di solito, un lungo periodo di latenza. Inoltre, il “lungo tempo dalla cessazione” risulta del tutto inconferente, sia stante l’illimitato periodo di indennizzabilità previsto dalla tabella di legge per questo genere di neoplasie e, in generale, sia per l’irrilevanza del tempo trascorso dalla…
Per la lettura completa dell’articolo: Altalex
Contatta QUI la segreteria per poter fissare il tuo appuntamento in studio, telefonico oppure online con un avvocato o un professionista dello Studio Legale Zambuto di Agrigento.
avvocato penale responsabilità avvocato penale responsabilità avvocato penale responsabilità avvocato penale responsabilità avvocato penale responsabilità avvocato penale responsabilità