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22 Febbraio 2018Stalking: persona offesa non può impugnare la revoca della misura cautelare
Cassazione penale, sez. V, sentenza 07/02/2018 n° 5820
Redatto da Simone Marani Fonte: Altalex
Spetta al pubblico ministero e non alla presunta persona offesa dal reato impugnare la revoca della misura cautelare applicata al presunto stalker, laddove l’istanza proposta contro la restrizione imposta all’indagato non risulta essere notificata alla vittima.
E’ quanto emerge dalla sentenza della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 7 febbraio 2018, n. 5820.
Gli ermellini si sono interrogati su quali rimedi l’ordinamento appresti a tutela della persona offesa laddove il suo diritto ad essere avvisata della richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare, ai sensi dell’art. 299, comma 4-bis, c.p.p., e verificare in particolare se la persona offesa possa dirsi legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal giudice procedente a seguito dell’istanza che mirava a modificare in melius il regime de libertate del soggetto sottoposto a restrizione.
Sul punto, un primo orientamento ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione proposto per saltum dalla persona offesa del delitto di atti persecutori, avverso il provvedimento del Gip di inammissibilità della richiesta di revoca dell’ordinanza di modifica della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell’obbligo di dimora nei confronti dell’indagato, in quanto avverso i provvedimenti di sostituzione o modifica delle misure cautelari è ammesso esclusivamente il rimedio dell’appello, mentre il ricorso immediato per cassazione può essere proposto solo contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché ex art. 568, comma 2, c.p.p., contro i provvedimenti concernenti lo status libertatis non altrimenti impugnabili (Cass. pen., Sez. V, 31 marzo 2015, n. 35735).
Secondo un diverso indirizzo, nei …
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