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Parti Comuni
1 Marzo 2018Cure all’estero: quando spetta il rimborso
Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza 19/01/2018 n° 1391
Redatto da Giuseppina Mattiello Fonte: Altalex
Il diritto al rimborso delle spese sanitarie sostenute all’estero spetta quando la prestazione è non ottenibile tempestivamente in Italia, nel senso che la cura verrebbe erogata in Italia con periodi di attesa incompatibili con lo stato di salute dell’assistito.
Cosi’ si è espressa la Suprema Corte nella sentenza in commento.
Nel caso in esame, i giudici del merito avevano accolto la domanda di rimborso proposta dal ricorrente per l’assistenza sanitaria indiretta ricevuta durante un viaggio, effettuato per motivi di turismo, in Cina e condannato per l’effetto l’Assessorato Sanità della Regione Siciliana al rimborso delle spese sanitarie sostenute.
In particolare, pur rilevando l’assenza di una situazione d’indigenza e sottolineando la natura di altissima specializzazione della struttura, i giudici hanno ritenuto che la gravità delle condizioni di salute e l’urgenza dell’intervento sanitario consentissero la disapplicazione di ogni disposizione che imponeva adempimenti amministrativi per ottenere il rimborso delle spese sanitarie affrontate all’estero.
La Suprema Corte, nel cassare la sentenza, ha invece stabilito che l’intervento in questione non può ritenersi ricompreso tra le prestazioni sanitarie rimborsabili ai cittadini in quanto carente del requisito richiesto dal combinato disposto degli artt. 3, comma 5 della legge n. 595 del 1985, 2 e 7 del d.m. 3.11.1989.
La prima di tali norme prevede, infatti, che “con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, previo parere del Consiglio superiore di sanità, sono previsti i criteri di fruizione, in forma indiretta, di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all’estero in favore di cittadini italiani residenti in Italia, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico “.
Il d.m. 3.11.1989 specifica, altresi’, che “è considerata prestazione non ottenibile tempestivamente in Italia la prestazione per la cui erogazione le strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale richiedono un periodo di attesa incompatibile con l’esigenza …
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