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Le Sezioni Unite e il diritto di accessione: da adesso si fa così
Redatto da Enrico Morello Fonte: Dirittoegiustizia
La disciplina dell’accessione ex art. 934 c.c. si applica anche al caso di costruzione eseguita da uno dei comproprietari sul fondo comune.
(Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 3873/18; depositata il 16 febbraio)
Questo il chiaro principio di diritto espresso dalla Cassazione a Sezioni Unite a comporre un precedente contrasto di orientamenti. Il caso che ha dato origine alla decisione della Corte veniva introdotto avanti al Tribunale di Venezia da un attore, il quale, premettendo di essere proprietario pro indiviso di un terreno, chiedeva lo scioglimento della comunione con attribuzione delle proprie quote di spettanza in relazione ai fabbricati edificati al piano interrato e seminterrato dal solo altro comproprietario. Costituendosi in giudizio, la società proprietaria in comunione del terreno chiedeva dichiararsi, in proprio favore, la proprietà esclusiva del corpo edilizio interrato. Provvedendo in merito, il Tribunale accoglieva tale ultima richiesta dichiarando, appunto, di proprietà esclusiva della società convenuta il fabbricato posto al piano interrato.
La Corte d’appello veneziana confermava tale pronuncia con sentenza contro la quale il ricorrente proponeva ricorso in Cassazione.
Diritto di accessione: è necessaria o no la terzietà del costruttore rispetto alla proprietà del bene? Dando atto di un contrasto tra i Giudici di legittimità, come detto, la decisione veniva demandata alle Sezioni Unite della Corte Suprema. Tale differenti orientamenti erano, anzitutto, riassunti dal Collegio nel modo che segue:
– Sussiste un primo orientamento, risalente, che ritiene applicarsi l’istituto dell’accessione anche nei casi, come quello oggetto di causa, in cui il costruttore non sia soggetto terzo rispetto al proprietario (o ai proprietari) del fondo ove sorge la costruzione.
– Secondo un differente, più recente, orientamento al quale hanno aderito i giudici veneziani, viceversa, l’accessione si può appunto applicare, nel dirimere i contrasti, solo e soltanto qualora chi costruisce sia terzo rispetto alla proprietà del bene.
Tale secondo orientamento, come è agevole osservare, ha portato alla decisione poi impugnata avanti alla cassazione: questo in quanto essendo il costruttore (uno dei) proprietari (in comunione) del bene, si è ritenuto di riconoscere in capo soltanto a lui la proprietà esclusiva del fabbricato.
Nel dirimere il predetto contrasto, le sezioni unite ritengono di allontanarsi da tale ultimo orientamento e di aderire, viceversa, a quello precedente. Questo sia per ragioni di diritto sia per la sostanziale iniquità e ingiustizia che il più recente orientamento portava con se.
La Cassazione, nel revocare le decisioni di merito ed accogliere il ricorso, faceva anzitutto proprio il principio di diritto in base al quale…
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