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18 Marzo 2018Rifiuto di sottoporsi all’alcoltest: per la condanna è sufficiente l’atteggiamento elusivo del conducente
Redatto da Alessio Ubaldi Fonte: Dirittoegiustizia
Il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti alcolimetrici è integrato non solo in presenza di manifestazioni espresse di indisponibilità a sottoporsi al test ma anche laddove il conducente, pur opportunamente edotto circa le modalità di esecuzione dell’accertamento, attui una condotta ripetutamente “elusiva” del metodo di misurazione del tasso alcolemico.
Lo ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10555, depositata in cancelleria l’8 marzo 2018.
Rifiuto dell’alcoltest. Nel caso di specie, un cittadino di origine extracomunitaria è stato sottoposto a procedimento penale per il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti alcolimetrici (art. 186, comma 7, del codice della strada).
In dettaglio, secondo l’accusa il conducente avrebbe dolosamente eluso il test, eccependo – a più riprese – il cattivo funzionamento delle apparecchiature all’uopo utilizzate dalle forze dell’ordine. Accompagnato presso altra pattuglia della zona per ripetere l’accertamento, avrebbe reiterato la sua opposizione a subire il controllo.
La difesa si è opposta alla tesi accusatoria evidenziando come, a seguito del primo controllo, le forze dell’ordine avrebbero illegittimamente accompagnato l’imputato presso altra pattuglia anziché – come previsto dall’art. 186, comma 4, d.lgs. n. 285/1992 – presso «il più vicino ufficio o comando». Tale imposizione – sempre nell’opinione della difesa – avrebbe determinato una violazione della libertà personale dell’imputato, in aperta violazione dell’art. 13, Cost..
Atteggiamento elusivo del conducente e rifiuto ingiustificato. In esito al giudizio di primo grado, il Tribunale ha affermato la responsabilità penale dell’imputato per l’effetto condannando alla pena di giustizia. Tanto ha confermato – previa riduzione della pena – la Corte territoriale, adita in sede di appello. Per entrambi i Giudici di merito, infatti, non vi erano dubbi sull’atteggiamento affatto collaborativo dell’imputato né poteva assumersi…
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