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21 Marzo 2018Contratto di sponsorizzazione
Con il contratto di sponsorizzazione un soggetto (c.d. sponsee o sponsorizzato) si obbliga a consentire ad un altro soggetto (c.d. sponsor) l’uso della propria immagine pubblica o del proprio nome, per promuovere, dietro corrispettivo, un prodotto o un marchio.
Redatto da S. Tarolli Fonte: Altalex
Il contratto di sponsorizzazione
- Cenni generali
Il contratto di sponsorizzazione, pur legalmente atipico, presenta dei contenuti minimi essenziali che lo rendono tendenzialmente uniforme nell’ambito del diritto interno e del diritto internazionale.
Si è, insomma, creato una sorta di schema tipico, un cliché base che aleggia nelle principali scritture contrattuali.
L’obiettivo attuale è quello di ‘sezionare’ tutte le parti del contratto stesso, cercando principalmente di analizzarle nelle sue applicazioni concrete.
Come previsto dal codice civile all’art. 1325 – disposizione applicabile tanto ai contratti tipici quanto a quelli dotati di autonomia contrattuale atipica ex art. 1322, comma II, c.c. – i requisiti necessari per la sottoscrizione sono l’accordo delle parti, la causa, l’oggetto e la forma.
L’accordo è, spesso, l’approdo finale di una lunga trattativa, che può aver portato le parti, in una prima fase, alla sottoscrizione di una lettera di intenti o di un vero e proprio contratto preliminare.
La causa, la funzione economico-sociale, è il fine di natura commerciale insito nel contratto stesso che presupporrebbe, pur trattandosi solo di un’obbligazione di mezzi e non di risultato, anche una sorta di ‘ritorno’ economico reciproco.
L’oggetto, in quanto ‘cuore’ del contratto, sarà separatamente analizzato.
La forma è sostanzialmente scritta anche se non è prevista a pena di nullità. È raro tuttavia, soprattutto nello sport di alto livello, immaginare un contratto a forma orale, in quanto – come vedremo nel proseguo – esclusivamente la forma scritta sarà in grado di dettagliare articolatamente tutte le varie clausole normalmente inserite in un contratto di sponsorizzazione.
- I soggetti stipulanti
Trattasi di un contratto tendenzialmente bilaterale che viene sottoscritto dal legale rappresentante dello sponsor e dallo sponsee.
Quanto sopra nella maggior parte dei casi.
In realtà vi sono, nella prassi, almeno due eccezioni ravvisabili in materia di contratti di sponsorizzazione di atleti di vertice.
La prima riguarda il caso in cui l’atleta abbia ceduto lo sfruttamento e/o l’utilizzo dei propri diritti di immagine ad una società di management o ad un professionista di settore (perlopiù avvocato, commercialista, giornalista pubblicista): sarà, quindi, tale terzo mandatario a sottoscrivere il contratto con lo sponsor, a contrarre l’obbligazione, a ottenere il prezzo …
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