Responsabilità Medica
Disabile per un errore medico alla nascita: violato il diritto ad una vita serena
Redatto da Giulia Milizia Fonte: Diritto e Giustizia
La disabilità dovuta ad errori medici è una violazione dei doveri dello Stato a preservare l’integrità fisica della vittima (art. 8 Cedu), che non potrà avere una vita “normale” e serena, ma anche dei doveri di protezione e di punire i responsabili della malpratice, ottenendo anche un indennizzo, ex art. 2 Cedu. È dovere dello Stato organizzare il proprio sistema giudiziario per il rispetto degli oneri imposti dalla Cedu sulla malpratice: violato l’art. 8 Cedu.
È quanto sancito dalla CEDU nel caso Ibrahim Keskin c. Turchia (ric. 10491/12) del 27 marzo 2018.
Il caso. Una bambina, nata nel 2001, rimase gravemente disabile per un errore medico durante il parto: subì una paresi del plesso brachiale destro per l’irresponsabilità dell’ostetrica
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responsabilità medica | 27 Marzo 2018 – Disabile per un errore medico alla nascita: violato il diritto ad una vita serena – di Giulia Milizia La disabilità dovuta ad errori medici è una violazione dei doveri dello Stato a preservare l’integrità fisica della vittima (art. 8 Cedu), che non potrà avere una vita “normale” e serena, ma anche dei doveri di protezione e di punire i responsabili della malpratice, ottenendo anche un indennizzo, ex art. 2 Cedu. È dovere dello Stato organizzare il proprio sistema giudiziario per il rispetto degli oneri imposti dalla Cedu sulla malpratice: violato l’art. 8 Cedu. È quanto sancito dalla CEDU nel caso Ibrahim Keskin c. Turchia (ric. 10491/12) del 27 marzo 2018. Il caso. Una bambina, nata nel 2001, rimase gravemente disabile per un errore medico durante il parto: subì una paresi del plesso brachiale destro per l’irresponsabilità dell’ostetrica, che pilotò il parto afferrandola per il braccio, anziché per la testa come previsto dai protocolli medici, anche se la donna addossò la responsabilità al mancato parto cesareo ed al sovrappeso della neonata (4 chili). Il padre agì in sede civile e penale per l’indennizzo, ritenendo che alla figlia fosse stato negato il diritto ad una vita normale e serena: fu tutto vano. In sede penale ci furono due condanne (in prime cure ed in sede di rinvio dalla S.C.), ma la Cassazione le annullò sostenendo che sarebbe stato necessario attendere il parere del Consiglio di Sanità prima di emettere la sentenza ed assolse la donna da ogni responsabilità. In sede civile fu negato l’indennizzo per questa assoluzione e per la sua carenza di giurisdizione a favore del tribunale amministrativo (la causa d’indennizzo avrebbe dovuto essere fatta contro il Ministero della salute anziché contro l’ostetrica e l’ospedale). Stretta connessione tra gli artt. 2 e 8 Cedu. La Corte rileva che, seppure la Cedu ed i suoi protocolli aggiuntivi non tutelino espressamente il diritto alla salute, gli Stati membri contraenti hanno precisi oneri in tal senso: l’art. 2 (diritto alla vita) impone doveri positivi di cura e protezione e l’art. 8 Cedu (tutela della privacy e della serenità familiare) obbliga, da un lato, ad adottare norme e regolamenti che impongano agli ospedali (privati o pubblici) l’adozione di misure atte a proteggere l’integrità fisica dei loro pazienti, nonché leggi e regolamenti in tal senso e, dall’altro, a prevedere procedure d’indennizzo delle vittime di malpratice, sì che i principi espressi dalla prassi della CEDU sull’art. 2 vigono anche per la tutela dell’integrità fisica ex art. 8 (Lopes de Sousa Fernandez c. Portogallo nella rassegna del 18 dicembre 2015, Kudra c. Croazia del 18 dicembre 2012 e Calvelli e Ciglio c. Italia [GC] del 2002). Questi meccanismi di protezione non devono essere teorici, ma reali, id est effettivi ed efficaci. Doveri del sistema giudiziario. Lo Stato deve istituire un sistema giudiziario appropriato ed indipendente per accertare la corretta attuazione di detto quadro legislativo e regolamentare ed il rispetto dei doveri imposti dalla Cedu, come sopra esplicato. «Questo compito implica la verifica che i rimedi in questione permettano effettivamente al richiedente di esaminare le sue accuse e di sanzionare qualsiasi presunta mancanza di conoscenza dei regolamenti da parte della professione medica». Le cause sulla malpratice devono essere rapide per essere efficaci, cosa che non lo sono stati le due (penale e civile) che il ricorrente ha potuto esperire per essere indennizzato dei danni subiti dalla figlia. Palese la violazione del principio di ragionevole durata del processo: quello penale, conclusosi con la prescrizione, è durato 8 anni, quello civile 7, sì che non si sono dimostrati i rimedi più appropriati per la disabilità della figlia del ricorrente. Infatti lo Stato deve organizzare il proprio sistema giudiziario per far sì che i propri tribunali rispettino gli obblighi imposti dalla Cedu. Queste carenze sono il punto focale della sentenza in esame, essendo palese la lesione all’integrità fisica delle minore, sì che l’inadeguata reazione giudiziaria nel rispettare le esigenze di tutela dell’integrità fisica della figlia del ricorrente costituisce una deroga all’art. 8 Cedu.
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