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La presegnalazione e la visibilità della postazione della Polizia escludono l’occultamento dell’autovelox
Deve escludersi l’ipotesi di occultamento di autovelox qualora la postazione mobile degli agenti della Polizia stradale sia presegnalata e perfettamente visibile dagli automobilisti in transito.
(Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. …./ …..; depositata il … … )
Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 7478/18, depositata il 26 marzo.
Il caso. Il Giudice di Pace di Taggia rigettava l’opposizione proposta da un conducente avverso il verbale di contestazione per superamento dei limiti di velocità accertato con autovelox.
Il Tribunale…
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codice della strada La presegnalazione e la visibilità della postazione della Polizia escludono l’occultamento dell’autovelox Deve escludersi l’ipotesi di occultamento di autovelox qualora la postazione mobile degli agenti della Polizia stradale sia presegnalata e perfettamente visibile dagli automobilisti in transito. (Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. …./ …..; depositata il … … ) Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 7478/18, depositata il 26 marzo. Il caso. Il Giudice di Pace di Taggia rigettava l’opposizione proposta da un conducente avverso il verbale di contestazione per superamento dei limiti di velocità accertato con autovelox. Il Tribunale d’Imperia, in sede d’Appello, confermava la decisione del Giudice di prime cure e condannava il conducente al pagamento delle spese di gravame. Avverso la pronuncia del Tribunale l’appellante ricorre per cassazione denunciando non solo l’occultamento dell’apparecchio di rilevazione all’interno di una siepe ma altresì l’errata quantificazione dell’entità della condanna alle spese, secondo quanto previsto dalla tabella ministeriale di cui al d.m. n. 55/2014, non avendo l’Avvocatura dello Stato partecipato alle udienze. Visibilità e presegnalazione autovelox. La Suprema Corte, ritenuti infondati i motivi di ricorso inerenti al posizionamento dell’autovelox poiché diretti ad una nuova valutazione del fatto, evidenzia che già nei giudizi di merito veniva accertata la «presegnalazione della postazione nonché la perfetta visibilità della stessa da parte degli automobilisti in transito sull’autostrada, non essendo l’autovelox oggettivamente occultato ma semplicemente posizionato all’uscita di una corsia di reimmissione dell’area dell’autogrill». La mancata partecipazione dell’Avvocatura dello Stato. Il Supremo Collegio, riconosce, infine, che il Giudice di merito nel quantificare le spese non abbia preso in considerazione l’assenza dell’Avvocatura dello Stato «alle udienze nel giudizio di appello e il mancato deposito di comparsa conclusionale», rendendo, pertanto, «certamente ingiustificata la liquidazione dei compensi anche per la fase di trattazione e per quella decisionale, lasciando invece impregiudicato il diritto al compenso per la fase di studio della controversia e quella introduttiva del giudizio». La Suprema Corte, dunque, condivide la tesi del ricorrente, affermando che «ha dunque ragione il ricorrente a ritenere che all’Amministrazione spettasse la liquidazione delle spese per queste due sole fasi». La Corte dunque cassa la sentenza impugnata in relazione alle spese del gravame e, decidendo nel merito, liquida le spese di lite del giudizio d’Appello.