
Investito mentre attraversava fuori dalle strisce: nessuna giustificazione per l’automobilista
25 Maggio 2018
Responsabilità penale d’équipe: occorre valutare la diligenza di ciascun componente
29 Maggio 2018Consenso privacy: cosa cambia con il GDPR?
Le linee guida del Gruppo di Lavoro dell’Articolo 29 adottano un approccio rigido rispetto ai requisiti del consenso al trattamento dei dati personali.
Il consenso è identificato “qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento”.
La conseguenza di tale definizione è che qualsiasi tentativo di condizionare il consenso controprestazioni e qualsiasi consenso prestato quando c’è uno sbilanciamento tra le posizioni di forza delle parti (e.g. nel rapporto di lavoro) rischia di rendere il consenso non valido. La specificità del consenso inoltre comporta che non possa comprendere molteplici finalità del trattamento.
La base giuridica del trattamento deve essere definita inizialmente perché non può essere modificata nel corso del trattamento. Inoltre, bisogna valutare la sopravvivenza dei consensi prestati nella vigenza del Codice Privacy dopo l’inizio dell’applicabilità del GDPR che fissa requisiti certamente più elevati….
Per la lettura completa dell’articolo: Altalex
Contatta QUI la segreteria per poter fissare il tuo appuntamento in studio, telefonico oppure online con un avvocato o un professionista dello Studio Legale Zambuto di Agrigento.
agrigento recupero crediti agrigento recupero crediti agrigento recupero crediti agrigento recupero crediti agrigento recupero crediti agrigento recupero crediti
Le linee guida del Gruppo di Lavoro dell’Articolo 29 adottano un approccio rigido rispetto ai requisiti del consenso al trattamento dei dati personali. Il consenso è identificato “qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento”. La conseguenza di tale definizione è che qualsiasi tentativo di condizionare il consenso controprestazioni e qualsiasi consenso prestato quando c’è uno sbilanciamento tra le posizioni di forza delle parti (e.g. nel rapporto di lavoro) rischia di rendere il consenso non valido. La specificità del consenso inoltre comporta che non possa comprendere molteplici finalità del trattamento. La base giuridica del trattamento deve essere definita inizialmente perché non può essere modificata nel corso del trattamento. Inoltre, bisogna valutare la sopravvivenza dei consensi prestati nella vigenza del Codice Privacy dopo l’inizio dell’applicabilità del GDPR che fissa requisiti certamente più elevati….