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24 Settembre 2018Infortunio in itinere in bici è coperto dall’Inail
Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 31/08/2018 n° 21516
Redatto da Gloria Daluiso – Fonte: Altalex
Una interessante sentenza dalle Cassazione (sentenza 31 agosto 2018, n. 21516) affronta il tema della indennizzabilità del danno occorso al dipendente mentre si reca al lavoro utilizzando la propria bicicletta quale mezzo di trasporto privato.
La Corte d’Appello aveva ritenuto che l’utilizzo della bicicletta da parte del dipendente non potesse costituire una scelta necessaria e come tale, in caso di infortunio, il lavoratore non avrebbe potuto beneficiare della tutela assicurativa dell’INAIL.
La materia è disciplinata dal Testo Unico n. 1124/1965 che, all’art. 210 ultimo comma, nel testo integrato dall’art. 12 del d. lgs. 38/2000, stabilisce: «l’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato».
Nel caso di specie secondo i Giudici, pur in assenza di mezzi pubblici che consentissero al lavoratore di recarsi al lavoro, era da escludersi la necessità dell’uso del mezzo privato in questione ai sensi della normativa sopra indicata, non rivestendo peraltro tale attività uno “spessore sociale utile tale da giustificare un intervento di carattere solidaristico a carico della collettività”. In sostanza l’utilità sociale legata all’utilizzo di un mezzo di trasporto ecologico non poteva ritenersi…
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Infortunio in itinere in bici è coperto dall’InailCassazione civile, sez. lavoro, sentenza 31/08/2018 n° 21516Redatto da Gloria DaluisoUna interessante sentenza dalle Cassazione (sentenza 31 agosto 2018, n. 21516) affronta il tema della indennizzabilità del danno occorso al dipendente mentre si reca al lavoro utilizzando la propria bicicletta quale mezzo di trasporto privato.La Corte d’Appello aveva ritenuto che l’utilizzo della bicicletta da parte del dipendente non potesse costituire una scelta necessaria e come tale, in caso di infortunio, il lavoratore non avrebbe potuto beneficiare della tutela assicurativa dell’INAIL.La materia è disciplinata dal Testo Unico n. 1124/1965 che, all’art. 210 ultimo comma, nel testo integrato dall’art. 12 del d. lgs. 38/2000, stabilisce: «l’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato».Nel caso di specie secondo i Giudici, pur in assenza di mezzi pubblici che consentissero al lavoratore di recarsi al lavoro, era da escludersi la necessità dell’uso del mezzo privato in questione ai sensi della normativa sopra indicata, non rivestendo peraltro tale attività uno “spessore sociale utile tale da giustificare un intervento di carattere solidaristico a carico della collettività”. In sostanza l’utilità sociale legata all’utilizzo di un mezzo di trasporto ecologico non poteva ritenersi…