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2 Ottobre 2018Contratti a tempo determinato: tutte le novità del Decreto dignità
Redatto da Paolo Rotella – Fonte Altalex
Dopo l’approvazione in Senato lo scorso 7 agosto 2018, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 96 del 9 agosto 2018 di conversione del D.L. n. 87/2018 c.d. Decreto Dignità. Vediamo quali sono le principali novità apportate dal Decreto, anche alla luce delle modifiche subite dal Decreto Legge di urgenza durante l’iter parlamentare di conversione.
Uno degli aspetti caratterizzanti della nuova normativa, è rappresentato dalla modifica dell’art. 19 comma 1 del D.lgs. 81/2015. Il nuovo art. 19 prevede che la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato “a-causale”, possa avvenire solo ed esclusivamente per un periodo di durata non superiore ai 12 mesi. La durata massima del contratto a tempo determinato si riduce a 24 mesi, contro i precedenti 36 mesi previsti dal Jobs Act. Il contratto può avere una durata superiore ai 12 mesi solo in presenza delle seguenti causali:
• Esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività
• Ragioni sostitutive
• Esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili della attività ordinaria
Ora, dal tenore letterale della norma, ci si ritrova in un colpo d’occhio a compiere un balzo indietro di almeno 40 anni per quanto concerne la tecnica legislativa. Le ragioni giustificatrici all’apposizione del termine, vanno aldilà del c.d. “clausolone” previsto dalla normativa precedente al Decreto c.d. Poletti ed al Jobs Act, vale a dire il D.lgs. 368/2001 con le sue ragioni tecniche, organizzative, produttive e sostitutive, producendo una reviviscenza della defunta legge n. 230/1962, e la connessa giurisprudenza formatasi alla luce della precedente normativa.
In modo particolare, soprattutto l’ultima causale nella sua formulazione letterale, sembra foriera, a nota di chi scrive, di potenziali contenziosi nonché dubbi ermeneutici ed applicativi. In primis, gli incrementi temporanei, significativi e non programmabili, devono sussistere tutti insieme? O sarà sufficiente solo una delle condizioni per consentire la legittima stipula di un contratto a tempo determinato oltre i 12 mesi? La genericità delle espressioni adoperate, rischia di lasciare ampi margini di discrezionalità ermeneutica al giudice del…
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