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Cassazione civile, sez., VI, sentenza 05/09/2018 n° 21646
Redatto da Maria Elena Bagnato Fonte: Altalex
Prima della chiusura del conto corrente, il correntista può chiedere alla banca di svolgere accertamenti sull’esistenza di clausole anatocistiche.
E’ quanto chiarito dalla Corte di Cassazione sez. VI, con l’ordinanza n. 21646 del 5 settembre 2018.
Nel caso in esame, una correntista aveva evocato in giudizio l’Istituto di credito presso cui aveva aperto il conto, domandando l’accertamento della nullità di clausole anatocistiche dei contratti di conto corrente intercorsi tra le parti, l’accertamento del dare e avere relativo al conto in essere, con scomputo degli interessi anatocistici di cui all’articolo 1283 c.c., l’accertamento della somma versata alla banca a quel titolo, ed infine la condanna della banca alla ripetizione dell’indebito per le somme illecitamente riscosse.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, ma successivamente, la Corte territoriale riformava la pronuncia impugnata, respingendo la domanda attrice.
Secondo la Corte di merito il rigetto della domanda relativa all’indebito, riguardava anche le richieste aventi ad oggetto l’accertamento della nullità di clausole contrattuali e la rideterminazione del saldo, posto che esse dovevano intendersi strumentali all’accoglimento della domanda di condanna, non potendo “l’esame di queste ultime e l’interesse ad esse sotteso (…) essere isolato e (…) prescindere dalla richiesta restitutoria”.
La Suprema Corte non ha condiviso le suddette argomentazioni.
In effetti, diversamente da quanto espresso nella decisione impugnata, secondo la Cassazione, il correntista, in assenza di rimesse solutorie da lui eseguite, ha comunque un interesse a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche, l’esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l’entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo. Tale interesse rileva, sotto tre profili pratici, ovvero per l’esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime; per il ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell’affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem; ed infine per la riduzione dell’importo che la banca…
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