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4 Novembre 2018Cani randagi: illegittima l’ordinanza che vieta di sfamarli
TAR, Campania-Napoli, sez. V, ordinanza 02/10/2018 n° 958
Redatto da Riccardo Bianchini Fonte: Altalex
E’ illegittimo il divieto di dare da mangiare agli animali randagi? Quali sono i limiti ai poteri del sindaco in materia?
La risposta a questi quesiti arriva dalla Sezione Quinta del TAR Campania-Napoli con l’ordinanza n. 958 depositata il 2 ottobre 2018.
Nel caso di specie un Comune campano aveva emesso una particolare ordinanza prevedente, fra l’altro il divieto ai cittadini di alimentare i cani randagi nelle aree pubbliche e l’obbligo di utilizzo di museruola e guinzaglio nella conduzione di cani.
A fronte di ciò ricorreva in giudizio, proponendo istanza cautelare di sospensione del provvedimento, un’associazione.
Il Collegio ha accolto la domanda cautelare, così riconoscendo la sussistenza sia del requisito del fumus boni iuris che del periculum in mora.
La pronunzia della Corte. Nel dettaglio, sotto il profilo della fondatezza nel merito della domanda, il Collegio ha evidenziato – con al caratteristica sintesi dei provvedimenti cautelari – che l’interesse pubblico sotteso al provvedimento consistente nel divieto di alimentazione degli animali randagi non poteva identificarsi che nell’esigenza di evitare il verificarsi di situazioni nocive o pericolose dal punto di vista igienico sanitario. Esigenze di igiene che potrebbero essere messe in pericolo dall’abbandono di rifiuti su suolo pubblico.
Ma, ha rilevato il Collegio, tale condotta costituisce già di per sé un illecito tipizzato da altre norme indipendentemente dall’ordinanza sindacale impugnata. In altri termini, colui che sfamando animali randagi abbandoni rifiuti sul suolo pubblico risulta già sanzionato e, dunque, non vi è ragione di vietare tale condotta che, di per sé, potrebbe anche essere svolta in modo da non arrecare pregiudizio all’interesse pubblico (attraverso l’uso di appositi contenitori ed rimuovendo gli avanzi di cibo). Da ciò la carenza di ragionevolezza della disposizione impugnata.
Quanto all’obbligo di musuerola, il Tar campano…
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