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22 Novembre 2018Il Consiglio di Stato si è espresso in merito a studi medici e requisiti per la apertura qualora si svolga attività chirurgica
Studi medici e requisiti per la apertura, che regole ci sono per chi voglia svolgere attività chirurgica?
Il Consiglio di Stato, sezione III°, con la sentenza n. 1382/2017 ha affermato che sulla base della legislazione statale e regionale, lo studio medico non attrezzato per l’attività chirurgica non richiede autorizzazione per la sua apertura.
La motivazione?
Allo studio del medico di medicina generale non si applica la normativa in merito all’autorizzazione del Sindaco per l’idoneità igienico-sanitaria.
Non solo. Non appare essenziale nemmeno l’eliminazione delle barriere architettoniche in quanto non indispensabile al corretto esercizio dell’attività assistenziale.
Questo ai sensi dell’art.47 dell’ACN e già dell’art. 33, comma 1, DPR 270/2000, per cui il medico di medicina generale è tenuto a prestare le proprie cure al domicilio dell’assistito su chiamata. Ciò, qualora esso sia non trasportabile o non deambulabile.
Non è, quindi, indispensabile l’accesso allo studio. Anche perché esso non è dotato di attrezzature inamovibili per cui l’assistito debba necessariamente accedere ai suoi locali per ottenere la prestazione sanitaria erogabile a domicilio con maggiore facilitazione per il disabile.
Inoltre, ai sensi dell’art.36, comma 2, del DPR 270/2000, il medico può anche rinnovare le prescrizioni farmaceutiche in assenza dell’assistito con difficoltà di accesso.
Ciò può avvenire mediante la consegna tramite un suo delegato, qualora a suo giudizio ritenga non necessario ripetere la visita del paziente.
Per quel che concerne studi medici e requisiti per la apertura, la DGR del FVG n.3586 del 30 dicembre 2004 afferma che gli studi dei medici di medicina generale non sono soggetti alla procedura autorizzativa prevista per le strutture sanitarie private.
La medesima delibera prevede il requisito dell’accessibilità con obbligo di rimozione delle barriere architettoniche esclusivamente per le strutture sanitarie classificate ad alta o media complessità.
Per le strutture sanitarie classificate semplici, invece, l’abbattimento delle barriere architettoniche è previsto solo in caso di ristrutturazione o nuova costruzione.
Ciò è stabilito dalla legge n.13/1989 e dal suo Decreto Ministeriale attuativo n…
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