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Il primario ospedaliero, ora direttore di struttura complessa vede disciplinate le sue peculiari funzioni direttive e organizzative da un insieme di norme assai disorganiche tra loro per la natura della fonte regolamentare e la diversità di epoca di emanazione.
Tali norme sono l’art. 7, DPR 128/1969 intitolato “Ordinamento interno dei servizi ospedalieri”, l’art. 63, DPR 761/1979 intitolato “Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali”, l’art. 15, DLGS 502/1992 intitolato “Riordino della disciplina in materia sanitaria …”, l’art. 6, lett. f), CCNL del 06.05.2010 intitolato “Sequenza contrattuale dell’art. 28 del CCNL del personale della dirigenza medico-veterinaria…”.
A tali norme si aggiungono, con maggior dettaglio nella indicazione delle funzioni, le clausole contrattuali di assunzione del singolo direttore di struttura complessa.
L’art. 7, DPR 128/1969, dedicato alle attribuzioni dei primari, degli aiuti e degli assistenti, recita: “1. L’organizzazione sanitaria dell’ospedale si articola in divisioni, sezioni e servizi speciali. 2. La divisione è diretta da un primario, coadiuvato da aiuti e da assistenti. 3. Il primario vigila sull’attività e sulla disciplina del personale sanitario, tecnico, sanitario ausiliario ed esecutivo assegnato alla sua divisione o servizio, ha la responsabilità dei malati, definisce i criteri diagnostici o terapeutici che devono essere seguiti dagli aiuti e dagli assistenti, pratica direttamente sui malati gli interventi diagnostici e curativi che ritenga di non affidare ai suoi collaboratori, formula la diagnosi definitiva, provvede a che le degenze non si prolunghino oltre il tempo strettamente necessario agli accertamenti diagnostici ed alle cure e dispone la dimissione degli infermi, è responsabile della regolare compilazione delle cartelle cliniche, dei registri nosologici e della loro conservazione, fino alla consegna all’archivio centrale; inoltra, tramite la direzione sanitaria, le denunce di legge; pratica le visite di consulenza richieste dai sanitari di altre divisioni o servizi; dirige il servizio di ambulatorio, adeguandosi alle disposizioni ed ai turni stabiliti dal direttore sanitario; cura la preparazione ed il perfezionamento tecnico professionale del personale da lui dipendente e promuove iniziative di ricerca scientifica; esercita le funzioni didattiche a lui affidate. 4. L’aiuto collabora direttamente con il primario nell’espletamento dei compiti a questo attribuiti; ha la responsabilità delle sezioni affidategli e coordina l’attività degli assistenti; risponde del suo operato al primario. 5. L’aiuto sostituisce il primario in caso di assenza, impedimento o nei casi di urgenza. … 6. L’assistente collabora con il primario e con l’aiuto nei loro…
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