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27 Novembre 2018Affidamento esclusivo: non rileva l’esistenza della PAS ma la condotta del genitore
Cassazione Civile, sez. I, ordinanza 13/09/2017 n° 21215
Redatto da Giuseppina Vassallo Fonte: Altalex.com
Nelle decisioni inerenti l’affidamento dei figli minori, in presenza di fatti riconducibili alla così detta Sindrome da alienazione parentale (PAS), non spetta al giudice valutare la ricorrenza o meno di una patologia del minore.
Ciò che il giudicante deve accertare è l’adeguatezza del genitore a svolgere il proprio ruolo nei confronti del figlio, assicurando allo stesso il suo diritto alla bigenitorialità.
La Cassazione Civile – Ordinanza del 13 settembre 2017, n. 21215 – specifica che il giudice non è vincolato ad accertare l’esistenza della sindrome da alienazione parentale (PAS), che non è riconosciuta universalmente come patologia a livello scientifico, ma è sufficiente verificare che la condotta di un genitore sia finalizzata alla svalutazione e denigrazione dell’altra figura genitoriale.
Il caso esaminato proviene dalla Corte d’Appello di Napoli che aveva confermato la sentenza di primo grado.
La minore, osservata mediante CTU svoltasi in primo grado, risultava essere manipolata dalla madre, manifestando verso il padre sentimenti non reali poiché influenzati da quelli della madre verso l’ex coniuge.
Il Tribunale aveva disposto l’affidamento della minore alla zia paterna per la durata di sei mesi, disciplinando gli incontri dei genitori con la bambina e ponendo a loro carico il versamento della somma per il suo mantenimento.
Con la sentenza d’appello, al termine del semestre presso la zia, la Corte ha affidato la figlia minore in via esclusiva al padre, disciplinando le modalità degli incontri protetti, da svolgersi presso i Servizi Sociali, della figlia con la madre.
La madre ricorre in Cassazione, dove sono respinti entrambi i motivi di ricorso perché inammissibili.
L’esile difesa della ricorrente si basava, infatti, su censure ritenute incompatibili con il giudizio di legittimità e contraddittorie rispetto al contegno processuale tenuto nei precedenti gradi di giudizio.
La decisione posta alla base della sentenza impugnata si era fondata sulla relazione del Consulente nominato dal Tribunale.
La consulenza tecnica aveva accertato che…
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