
Notifica atti giudiziari
27 Novembre 2018
Danno non patrimoniale
27 Novembre 2018Licenziamento per giusta causa per chi copia i file aziendali su pen drive
Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza 24/10/2017 n° 25147
Redatto da Manuela Rinaldi Fonte: Altalex.com
Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, ovvero la n. 25147 del 24 ottobre 2017 offre lo spunto, ancora una volta per affrontare la tematica della legittimità del licenziamento per giusta causa per carenza del vincolo fiduciario.
Prima di affrontare le tematiche oggetto della decisione in commento, appaiono rilevanti, a sommesso parere degli scriventi, ricordare alcuni aspetti di ordine generale.
Ricordiamo anzitutto che l’articolo 1 della legge n. 604 del 1966 disciplina il licenziamento individuale, stabilendo che la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per volontà del datore di lavoro può essere disposto solo per giusta causa ex articolo 2119 del codice civile o per giustificato motivo.
La giusta causa di licenziamento si sostanzia in una trasgressione o in un’inadempienza posta in essere dal lavoratore di gravità tale da compromettere il rapporto fiduciario e da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.
Il licenziamento, in queste ipotesi, può essere intimato senza preavviso.
Ancora da precisare, poi , che l’articolo 3 della legge 604/1966 disciplina le due ipotesi di licenziamento per giustificato motivo, ovvero quello soggettivo e quello oggettivo.
Anzitutto ricordiamo cosa debba intendersi con il termine di licenziamento per giusta causa, ovvero quel recesso disciplinare per ragioni talmente gravi (per fatti concernenti il lavoratore) che non consentono, nemmeno in via provvisoria la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Da ciò ne consegue che il licenziamento avviene senza il periodo di preavviso, ovvero in tronco.
Si ribadisce, quindi, che si parla di giusta causa quando si fa riferimento si riferisce alla condotta del lavoratore mediante la quale abbia messo in atto violazioni gravi degli obblighi contrattuali.
Che abbiano pertanto portato a ledere in maniera irreparabile il legame di fiducia.
Per dovere di completezza di esposizione dell’argomento si precisa che il licenziamento per giustificato motivo soggettivo avviene quando il lavoratore è venuto meno all’adempire determinati obblighi contrattuali di non scarsa importanza per gli interessi del datore di …
Per la lettura completa dell’articolo: Altalex.com
Puoi contattare QUI lo Studio Legale Zambuto – Avvocato in Agrigento – per la consulenza sull’argomento.
agrigento difesa penale agrigento difesa penale agrigento difesa penale agrigento difesa penale agrigento difesa penale agrigento difesa penale