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Redatto da Simone Marani – Fonte: Altalex
Cassazione penale, SS.UU., sentenza 24/09/2018 n° 40981
Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, con la sentenza del 24 settembre 2018, n. 40981, hanno risolto il quesito “Se in tema di resistenza a un pubblico ufficiale, ex art. 337 c.p., la condotta di chi, con una sola azione, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio, configuri un unico reato ovvero un concorso formale di reati o un reato continuato”.
Secondo un primo orientamento il reato di cui all’art. 337 c.p. si perfeziona con l’offesa ad ogni singolo pubblico ufficiale nei confronti del quale venga utilizzata violenza o minaccia nel momento del compimento di un atto di ufficio con lo scopo di ostacolarlo.
Ne consegue che, nel caso di un unico atto, che sia offensivo contestualmente di una pluralità di pubblici ufficiali, si realizza una pluralità di violazioni della norma incriminatrice, con conseguente applicazione dell’art. 81 c.p. (Cass. pen., Sez. VI, 25 maggio 2017, n. 35227)….
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Minaccia e violenza contro due ufficiali: sì al concorso formale di reati Cassazione penale, SS.UU., sentenza 24/09/2018 n° 40981 Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, con la sentenza del 24 settembre 2018, n. 40981, hanno risolto il quesito “Se in tema di resistenza a un pubblico ufficiale, ex art. 337 c.p., la condotta di chi, con una sola azione, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio, configuri un unico reato ovvero un concorso formale di reati o un reato continuato”. Secondo un primo orientamento il reato di cui all’art. 337 c.p. si perfeziona con l’offesa ad ogni singolo pubblico ufficiale nei confronti del quale venga utilizzata violenza o minaccia nel momento del compimento di un atto di ufficio con lo scopo di ostacolarlo. Ne consegue che, nel caso di un unico atto, che sia offensivo contestualmente di una pluralità di pubblici ufficiali, si realizza una pluralità di violazioni della norma incriminatrice, con conseguente applicazione dell’art. 81 c.p. (Cass. pen., Sez. VI, 25 maggio 2017, n. 35227).