
L’efficacia probatoria delle chat WhatsApp nel processo penale: la recente giurisprudenza
1 Marzo 2019
Garante privacy sul trattamento dei dati in ambito sanitario
22 Marzo 2019CIVILE e PROCESSO
Codice Della Strada
L’illecito di guida con patente sospesa retroagisce fin dal momento del ritiro
Redatto da Fabio Piccioni – Fonte: Diritto e Giustizia
La guida successiva al materiale ritiro della patente di guida, ancorché precedente l’adozione formale dell’ordinanza di sospensione da parte del Prefetto, configura la violazione di cui all’art. 218 comma 6, c.d.s.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 7704/19, depositata il 19 marzo)
Lo ha stabilito la sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7704, depositata in cancelleria il 19 marzo 2019.
Il caso. La vicenda sottostante alla pronuncia in commento riguarda l’illecito di cui all’art. 179 c.d.s., concernente la violazione delle norme relative all’uso del cronotachigrafo e al limitatore di velocità che, oltre alla sanzione pecuniaria, prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 15 giorni a 3 mesi.
Durante il periodo di ritiro della patente – operato nell’immediatezza su strada dall’organo accertatore – ma prima dell’adozione del provvedimento prefettizio di sospensione, il contravventore veniva sorpreso alla guida.
La polizia stradale contestava un verbale di accertamento in ordine alla violazione di cui all’art. 218, comma 6, c.d.s..
Avverso tale verbale, veniva presentata opposizione. Il Giudice di Pace rigettava il ricorso.
Il Tribunale, in funzione di giudice dell’appello avverso la sentenza del giudice onorario, respingeva il gravame con condanna alle spese.
La sentenza del giudice territoriale è stata portata all’attenzione dei giudici di legittimità, con un ricorso articolato su quattro motivi. La censura principale, concernente la violazione e falsa applicazione del citato comma 6 dell’art. 218, si sostanzia sul presupposto che la violazione di tale norma risulta configurabile solo nei casi in cui la circolazione abusiva si sia verificata successivamente…
Per la lettura completa dell’articolo: Diritto e Giustizia
Contatta QUI la segreteria per poter fissare il tuo appuntamento in studio, telefonico oppure online con un avvocato o un professionista dello Studio Legale Zambuto di Agrigento.
agrigento testamento biologico agrigento testamento biologico agrigento testamento biologico agrigento testamento biologico agrigento testamento biologico agrigento testamento biologico
CIVILE e PROCESSO Codice Della Strada L’illecito di guida con patente sospesa retroagisce fin dal momento del ritiro Redatto da Fabio Piccioni – Fonte: Diritto e Giustizia La guida successiva al materiale ritiro della patente di guida, ancorché precedente l’adozione formale dell’ordinanza di sospensione da parte del Prefetto, configura la violazione di cui all’art. 218 comma 6, c.d.s.. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 7704/19, depositata il 19 marzo) Lo ha stabilito la sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7704, depositata in cancelleria il 19 marzo 2019. Il caso. La vicenda sottostante alla pronuncia in commento riguarda l’illecito di cui all’art. 179 c.d.s., concernente la violazione delle norme relative all’uso del cronotachigrafo e al limitatore di velocità che, oltre alla sanzione pecuniaria, prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 15 giorni a 3 mesi. Durante il periodo di ritiro della patente – operato nell’immediatezza su strada dall’organo accertatore – ma prima dell’adozione del provvedimento prefettizio di sospensione, il contravventore veniva sorpreso alla guida. La polizia stradale contestava un verbale di accertamento in ordine alla violazione di cui all’art. 218, comma 6, c.d.s.. Avverso tale verbale, veniva presentata opposizione. Il Giudice di Pace rigettava il ricorso. Il Tribunale, in funzione di giudice dell’appello avverso la sentenza del giudice onorario, respingeva il gravame con condanna alle spese. La sentenza del giudice territoriale è stata portata all’attenzione dei giudici di legittimità, con un ricorso articolato su quattro motivi. La censura principale, concernente la violazione e falsa applicazione del citato comma 6 dell’art. 218, si sostanzia sul presupposto che la violazione di tale norma risulta configurabile solo nei casi in cui la circolazione abusiva si sia verificata successivamente…