PENALE e PROCESSO
Codice Della Strada
Il bisogno fisiologico costituisce motivo per la sosta in corsia di emergenza
Redatto da Fabio Piccioni – Avvocato del Foro di Firenze
Fonte: Diritto e Giustizia
Il concetto di “malessere” comprende ogni forma di disagio e necessità fisica, anche transitoria, che non consente di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione.
(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 13124/19, depositata il 26 marzo)
Lo ha stabilito la quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13124/19, depositata in cancelleria il 26 marzo.
Il caso. L’imputato, di professione tassista, percorrendo il grande raccordo anulare, a causa di un impellente bisogno fisiologico, arrestava la marcia del veicolo in corsia d’emergenza. Mentre stava risalendo sull’autovettura, veniva tamponato da un motociclo; a seguito dell’urto, il centauro decedeva.
All’esito del giudizio abbreviato, il Giudice per l’udienza preliminare assolveva l’imputato dal delitto di cui all’art. 589 c.p., con violazione dell’art. 176, comma 5, c.d.s. e per imprudenza, negligenza e imperizia, “perché il fatto non costituisce reato”.
Sul gravame di merito proposto dalle sole parti civili, la Corte di Appello, ravvisata nel caso di specie la condizione di “malessere” che legittimava l’imputato a fermarsi in corsia d’emergenza, e ritenuta irrilevante la circostanza che, prima di espletare il bisogno fisiologico, l’imputato avesse fatto una telefonata, confermava l’assoluzione.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione le parti civili, ai soli fini dell’affermazione della responsabilità civile dell’imputato, deducendo violazione di legge, atteso che il bisogno urinario non poteva qualificarsi come malessere; e vizio di motivazione in riferimento: alla questione della telefonata, che costituirebbe la prova del fatto che la sosta si prolungò oltre il necessario, alla circostanza che, essendo l’imputato un autista professionista, avrebbe dovuto mantenere una diligenza superiore a quella del comune conducente e al fatto che l’imputato non aveva azionato le quattro frecce, né indossato il giubbotto catarifrangente.
Il concetto di malessere. Per giurisprudenza di legittimità, il bisogno fisiologico deve essere inquadrato in quel concetto di “malessere” fisico che, sulla base del combinato disposto della lett. d) del comma 1 dell’art. 157 c.d.s., con il comma 5 dell’art. 176 c.d.s., giustifica la sosta sulla corsia di emergenza durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. Infatti, il malessere non si esaurisce solo nella nozione d’infermità incidente sulla capacità intellettiva e volitiva del soggetto, ex art. 88 c.p., o nell’ipotesi di caso fortuito, ex art. 45 c.p., bensì nel più generale concetto di disagio e finanche di incoercibile necessità fisica, anche transitoria, che non consente di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione.
La sentenza della Cassazione. La Suprema Corte, ritenuti…
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