PENALE e PROCESSO
Delitti Contro La Persona
Ritira l’auto anche se l’airbag non era stato riparato: esclusa la responsabilità dell’officina per le lesioni riportate nel sinistro
Deve essere esclusa la responsabilità dell’amministratore di un’officina meccanica per insussistenza del fatto in relazione alle gravi lesioni personali subite da una cliente in un sinistro stradale, posto che la donna aveva ritirato l’auto nonostante fosse stata messa al corrente del fatto che la riparazione dell’airbag non era stata completata.
(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 46191/19; depositata il 14 novembre)
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 46191/19, depositata il 14 novembre. Il caso. Il Giudice di Pace di Vicenza dichiarava un imputato responsabile del reato di cui all’art. 590 c.p. per aver, in qualità…
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Legambiente ricorda che tutto il territorio di Lampedusa e tutto l’ambito marino circostante compreso il porto sono vincolati dall’Unione Europea come Zona di Protezione Speciale per l’elevato valore naturalistico e quindi il degrado ambientale che si sta verificando ormai da mesi costituisce anche violazione delle norme comunitarie. Per questo è stato dato mandato ai legali del Centro di Azione Giuridica di Legambiente di presentare un esposto alla Procura della Repubblica, al Ministero dell’Ambiente ed alla Commissione Europea. Legambiente chiede anche che venga fatta piena luce sulla mancata attuazione degli appalti per la rimozione dei relitti e dei barconi indetti da mesi dall’Agenzia Regionale delle Dogane e dei Monopoli cui compete tale attività per legge.errore medico sala operatoria decesso domiciliazione tribunale sostituzione udienza giudice di pace caltanissetta 93100 san cataldo 93017infortunio sul lavoro inail testamento biologico olografo successioni eredità ereditaria avvocato legale penale civile alcol test guida in stato di ebbrezza concorso docenti scuola separazione coniugi famiglia divorzio breve assegno mantenimento figli inps pensione invalidità legge 104/92 articolo 3 comma 3 accompagnamento percentuale invalido civile ricorso accertamento tecnico preventivo ricalcolo pensioni recupero crediti diritto risarcimento danno biologico casteltermini canicatti aragona favara castrofilippo naro licata palma di montechiaro porto empedocle raffadali CAP 92015 92014 92020 92024 92026 92021 92027 92028 92025 avvocatoagrigento.it incidente stradale studiolegaleagrigento.com lampedusa linosa 92010 abusivismo lgbt cambio sesso pubblico ministero juventus milan inter napoli akragas girgenti agrigentonotizie scrivo libero esecutore testamentario testatore esecuzioni immobiliari sfratto morosità domiciliazioni domiciliatario valle dei templi giardino della kolymbetra le pagine gialle elenco telefonico sono rosse padova milano bologna ferrar aroma frosinone brescia travagliato cavalli castagne funghi catania linguaglossa rifugio coca cola montagna Joker coomingsoon risarcimento danni PENALE e PROCESSO Delitti Contro La Persona Ritira l’auto anche se l’airbag non era stato riparato: esclusa la responsabilità dell’officina per le lesioni riportate nel sinistro Deve essere esclusa la responsabilità dell’amministratore di un’officina meccanica per insussistenza del fatto in relazione alle gravi lesioni personali subite da una cliente in un sinistro stradale, posto che la donna aveva ritirato l’auto nonostante fosse stata messa al corrente del fatto che la riparazione dell’airbag non era stata completata. (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 46191/19; depositata il 14 novembre) Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 46191/19, depositata il 14 novembre. Il caso. Il Giudice di Pace di Vicenza dichiarava un imputato responsabile del reato di cui all’art. 590 c.p. per aver, in qualità di amministratore di un’officina meccanica, cagionato lesioni personali gravissime ad una cliente per la negligente esecuzione dei lavori di riparazione degli airgbag e delle cinture di sicurezza della sua auto che aveva subito un sinistro stradale. Dalla ricostruzione della vicenda era emerso che la donna aveva ricevuto una macchina di cortesia che avrebbe dovuto restituire alla conclusione delle riparazioni perché già prenotata da un altro cliente. Tuttavia, nel giorno convenuto per la restituzione, i lavori di riparazione dell’auto della donna non erano ancora stati completati per cause indipendenti dalla stessa officina, ma per ritardi nella consegna dei pezzi di ricambio ordinati. La persona offesa, messa al corrente della situazione, decise comunque di ritirare la sua auto rimanendo d’accordo con il meccanico per il successivo completamento dei lavori. Alcuni giorni dopo però subì un grave incidente d’auto per il quale il GdP ha appunto ritenuto configurabile una responsabilità colposa dell’imputato che non avrebbe dovuto riconsegnare l’auto alla donna in mancanza di airbag e cinture di sicurezza correttamente funzionanti. La sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione. La posizione di garanzia in capo all’imputato. Richiamando l’art. 40 cpv. c.p., il Collegio ricorda il fondamentale principio secondo cui il fatto di non impedire un evento è causa di responsabilità dell’agente solo nel caso in cui egli abbia l’obbligo giuridico di impedirlo. Ai fini dell’operatività di tale c.d. “clausola di equivalenza”, nell’accertamento degli obblighi impeditivi gravanti sul soggetto che versa in posizione di garanzia, l’interprete deve tenere presente la fonte dell’obbligo giuridico in modo da individuare lo specifico contenuto della condotta doverosa in relazione alle finalità protettive e alla natura dei beni tutelati. La concreta selezione delle diverse posizioni di garanzia che sorgono nei vari casi della vita non è tipizzata dal legislatore, posto che spetta al giudice interpretare il contenuto degli obblighi impeditivi. Applicando tali principi al caso in esame, la Corte afferma che l’area di rischio che il ricorrente era chiamato a governare, in ragione del contratto stipulato con la persona offesa, doveva intendersi limitata agli eventi collegati ad una non corretta esecuzione dei lavori necessari per rendere efficiente e sicura la circolazione del veicolo. L’attività dell’officina era stata interrotta dalla volontà della persona offesa la quale era al corrente del fatto che la riparazione non era stata completata, accettando dunque il rischio di esporsi a pericolo in conseguenza ad un processo volitivo che non era stato in alcun modo alterato o condizionato da false rappresentazioni della realtà. Per questi motivi la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.