RESPONSABILITÀ CIVILE e ASSICURAZIONI
Responsabilità Medica
La rilevanza della cartella clinica incompleta nell’accertamento della responsabilità del sanitario
Pur riconoscendo la rilevanza dell’incompletezza della cartella clinica nella ricostruzione delle vicende sanitarie e nell’accertamento circa la sussistenza o meno di responsabilità dei sanitari stessi o della struttura, tale elemento «non conduce automaticamente all’adempimento dell’onere probatorio da parte di chi adduce essere danneggiato».
(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 29498/19; depositata il 14 novembre)
Con la sentenza n. 29498/19, depositata il 14 novembre, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla vedova e dai figli di un uomo deceduto a seguito di un ricovero ospedaliero. La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza…
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Dall’escussione di due investigatori dell’Arma dei Carabinieri è emerso il non trascurabile dato che all’interno della villa di Massimino, poco prima dell’arresto, ci sarebbe stata anche una terza persona mai identificata e non presente nei momenti del blitz dei militari. Emerge anche che, poco dopo e a pochi chilometri di distanza, gli stessi carabinieri effettuavano un altro arresto, questa volta per droga, di un 40enne trovato in possesso di oltre un etto di cocaina in auto. Al momento solamente ipotesi che peraltro vanno ad impattare con un assoluto e fitto riserbo investigativo. L’udienza, nonostante la recente apertura del dibattimento, entra in una fase decisamente “tecnica” caratterizzata da opposizione tra le parti e segreti investigativi in corso. La difesa dei Massimino, rappresentata dall’avvocato Salvatore Pennica, si basa essenzialmente su una circostanza: l’arresto di zio e nipote avviene, come emerso già in precedenza, grazie ad alcune telecamere installate nell’ambito di un’altra attività di indagine in corso e per tale motivo coperta da segreto. Secondo la difesa le immagini estrapolate non potrebbero entrare nel processo proprio perché frutto di altra attività investigativa. Di parere completamente opposto è chiaramente l’accusa, sostenuta in aula dal sostituto procuratore Gloria Andreoli: il pubblico ministero ha chiesto, infatti, la produzione dei frame che immortalano Antonio Massimino ed il nipote occultare due grossi sacchi neri dove, si scoprirà poi in seguito a perquisizione, venivano rinvenute munizioni, due penne pistola e una pistola calibro 7.65. Tutte perfettamente funzionanti. A sciogliere l’intricata riserva saranno i giudici della prima sezione del Tribunale di Agrigento, presieduta da Alfonso Malato con a latere i giudici Giuseppa Zampino e Alfonso Pinto, il prossimo 2 febbraio errore medico sala operatoria decesso domiciliazione tribunale sostituzione udienza giudice di pace caltanissetta 93100 san cataldo 93017infortunio sul lavoro inail testamento biologico olografo successioni eredità ereditaria avvocato legale penale civile alcol test guida in stato di ebbrezza concorso docenti scuola separazione coniugi famiglia divorzio breve assegno mantenimento figli inps pensione invalidità legge 104/92 articolo 3 comma 3 accompagnamento percentuale invalido civile ricorso accertamento tecnico preventivo ricalcolo pensioni recupero crediti diritto risarcimento danno biologico casteltermini canicatti aragona favara castrofilippo naro licata palma di montechiaro porto empedocle raffadali CAP 92015 92014 92020 92024 92026 92021 92027 92028 92025 avvocatoagrigento.it incidente stradale studiolegaleagrigento.com lampedusa linosa 92010 abusivismo lgbt cambio sesso pubblico ministero juventus milan inter napoli akragas girgenti agrigentonotizie scrivo libero esecutore testamentario testatore esecuzioni immobiliari sfratto morosità domiciliazioni domiciliatario valle dei templi giardino della kolymbetra le pagine gialle elenco telefonico sono rosse padova milano bologna ferrar aroma frosinone brescia travagliato cavalli castagne funghi catania linguaglossa rifugio coca cola montagna Joker coomingsoon risarcimento danni RESPONSABILITÀ CIVILE e ASSICURAZIONI Responsabilità Medica La rilevanza della cartella clinica incompleta nell’accertamento della responsabilità del sanitario Pur riconoscendo la rilevanza dell’incompletezza della cartella clinica nella ricostruzione delle vicende sanitarie e nell’accertamento circa la sussistenza o meno di responsabilità dei sanitari stessi o della struttura, tale elemento «non conduce automaticamente all’adempimento dell’onere probatorio da parte di chi adduce essere danneggiato». (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 29498/19; depositata il 14 novembre) Con la sentenza n. 29498/19, depositata il 14 novembre, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla vedova e dai figli di un uomo deceduto a seguito di un ricovero ospedaliero. La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, aveva ribaltato la decisione di prime cure rigettando la domanda risarcitoria proposta dagli originari attori nei confronti dell’ASL e del Policlinico. Cartella clinica. Per quanto d’interesse, con il ricorso i congiunti hanno messo in discussione l’accertamento della causa del defedamento dell’uomo con doglianza imperniata, peraltro, sulla pretesa incompletezza della cartella clinica. Quest’ultima ha raggiunto, nella giurisprudenza di legittimità, una rilevanza centrale ai fini della ricostruzione delle vicende sanitarie e dell’accertamento circa la sussistenza o meno di responsabilità dei sanitari stessi o della struttura. Tale rilevanza però «non conduce automaticamente all’adempimento dell’onere probatorio da parte di chi adduce essere danneggiato». Ed infatti «l’incompletezza della cartella incide soltanto se va ad innestarsi in un contesto specifico che è proprio la fonte della sua rilevanza». Prosegue dunque la Corte affermando che «la conformazione della condotta del sanitario nel senso di astratta idoneità alla causazione dell’evento dannoso è logicamente il primo elemento da vagliare, in quanto, se, al contrario, la condotta del sanitario fosse astrattamente – id est assolutamente – inidonea a causarlo, non occorrerebbe alcuna ulteriore ricostruzione fattuale». L’incompletezza della cartella clinica subentra dunque in secondo luogo, e solo nei termini in cui impedisca «la ricostruzione fattuale sul piano concreto, e in particolare nel suo nucleo centrale, identificabile nella connessione materialmente eziologica fra condotta sanitaria commissiva od omissiva ed evento». Ripercorso così il consolidato orientamento giurisprudenziale sul tema, la Corte rileva che il motivo sollevato non è comunque pertinente con il thema decidendum conformato dai ricorrenti con le loro azioni risarcitorie, fondate invece sull’asserita carenza/inadeguatezza del trattamento infermieristico che ha condotto alla sindrome da allettamento risultata poi fatale per il de cuius. Per questi motivi, il ricorso viene rigettato.