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1 Settembre 2021RESPONSABILITÀ CIVILE E ASSICURAZIONI
CIRCOLAZIONE STRADALE
Contratto di assicurazione, diritto di rivalsa e stato di ebbrezza
Se il contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore attribuisce all’impresa di assicurazione il diritto di rivalsa verso l’assicurato per l’ipotesi di guida in stato di ebbrezza, senza specificazioni convenzionali di quest’ultimo stato, esso va identificato con lo stato di ebbrezza previsto dal Codice della strada.
(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 12900/21; depositata il 13 aprile)
È quanto affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 12900/21, depositata il 13 maggio. A seguito di un tamponamento tra un autoarticolato ed una Fiat Punto, il terzo trasportato da quest’ultima decedeva dopo esser…
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RESPONSABILITÀ CIVILE E ASSICURAZIONI CIRCOLAZIONE STRADALE Contratto di assicurazione, diritto di rivalsa e stato di ebbrezza Se il contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore attribuisce all’impresa di assicurazione il diritto di rivalsa verso l’assicurato per l’ipotesi di guida in stato di ebbrezza, senza specificazioni convenzionali di quest’ultimo stato, esso va identificato con lo stato di ebbrezza previsto dal Codice della strada. (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 12900/21; depositata il 13 aprile) È quanto affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 12900/21, depositata il 13 maggio. A seguito di un tamponamento tra un autoarticolato ed una Fiat Punto, il terzo trasportato da quest’ultima decedeva dopo esser stato investito da altri veicoli sopraggiunti, essendo stato sbalzato fuori dal veicolo su cui viaggiava. La società assicuratrice risarciva gli eredi della vittima. L’Assicurazione conveniva quindi in giudizio il suo assicurato di fronte al Tribunale di Bologna, chiedendone la condanna al pagamento della somma di 268.202,40 euro. Il giudice di merito accoglieva la domanda. Il conducente ricorreva quindi presso la Corte d’Appello del capoluogo emiliano, la quale rigettava l’appello. Ne consegue il ricorso per cassazione che prevede, tra i vari motivi, la violazione o falsa applicazione della legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.. il ricorrente osserva infatti che per negare l’operatività della garanzia (vessatoria e contra ius, quindi inapplicabile per genericità e indeterminatezza) può essere invocato solo il superamento della soglia di punibilità prevista dalla legge (art. 186 c.d.s. – tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non a 0,8 g/l). Egli si duole anche del vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., osservando che il tasso alcolometrico, sulla base del parere dei medici legali, era pari a 0,28 g/l, dunque inferiore di circa la metà rispetto alla soglia più bassa prevista dal c.d.s.. I motivi di doglianza sono fondati, in quanto in base all’accertamento del giudice di merito, la clausola “esclusione e rivalsa” prevede che «l’assicurazione non è operante: – nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti…». Quindi non è compito del Collegio affrontare il tema della delimitazione pattizia dello stato di ebbrezza. L’art. 379, comma 1, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo c.d.s. prevede inoltre che «l’accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell’articolo 186, comma 4, del codice, si effettua mediante l’analisi dell’aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell’aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi a 0,8 grammi per litro, il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza». Nel caso di specie il giudice di merito ha accertato che i referti ematici avevano evidenziato valori alcolometrici non eccedenti il limite oltre il quale scatta la sanzione di legge. Ne consegue che la Corte di Cassazione enuncia a riguardo il seguente principio di diritto: «se il contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore attribuisce all’impresa di assicurazione il diritto di rivalsa verso l’assicurato per l’ipotesi di guida in stato di ebbrezza, senza specificazioni convenzionali di quest’ultimo stato, esso va identificato con lo stato di ebbrezza previsto dal Codice della strada». Per questi motivi la Corte accoglie i motivi di doglianza, cassa la sentenza rinviandola alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione.