FECONDAZIONE ASSISTITA
Bimbo con due papà, il giudice ordina al Comune la trascrizione dell’atto di nascita
Il Tribunale ha ordinato al Comune di Milano di trascrivere integralmente, cioè di riconoscere a pieno titolo, l’atto di nascita con due padri di un bambino nato negli Stati Uniti grazie alla maternità surrogata.
Trib. Milano, sez. VIII civile, 23 settembre 2021
Due uomini, l’uno italiano, l’altro statunitense, proponevano ricorso avverso il Comune di Milano, che aveva rifiutato di eseguire la trascrizione dell’atto di nascita del loro figlio minore, nato con maternità surrogata.
Il ricorso è fondato. Il Tribunale, infatti, ha sancito che anche in assenza di una legge specifica del Parlamento, l’atto va trascritto e…
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FAMIGLIA FECONDAZIONE ASSISTITA Bimbo con due papà, il giudice ordina al Comune la trascrizione dell’atto di nascita Il Tribunale ha ordinato al Comune di Milano di trascrivere integralmente, cioè di riconoscere a pieno titolo, l’atto di nascita con due padri di un bambino nato negli Stati Uniti grazie alla maternità surrogata. Trib. Milano, sez. VIII civile, 23 settembre 2021 Due uomini, l’uno italiano, l’altro statunitense, proponevano ricorso avverso il Comune di Milano, che aveva rifiutato di eseguire la trascrizione dell’atto di nascita del loro figlio minore, nato con maternità surrogata. Il ricorso è fondato. Il Tribunale, infatti, ha sancito che anche in assenza di una legge specifica del Parlamento, l’atto va trascritto e riconosciuto integralmente in quanto trattandosi di minori «la loro tutela non può essere sospesa a tempo indeterminato, nell’attesa che il legislatore vari la normativa». La decisione del Tribunale si basa sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 33/2021, che ha di fatto confutato la sentenza n. 12193/2019 della Cassazione, che riteneva il minore nato da maternità surrogata «adeguatamente tutelato mediante l’adozione in casi particolari»: la c.d. stepchild adoption, infatti, deve essere disposta per ordine di un giudice, dopo un’istruttoria con una perizia dei servizi sociali, e prevede diritti/doveri limitati rispetto alla piena genitorialità, ed è in quanto tale incompatibile con i principi costituzionali (art. 2 e 30 Cost.) e con l’art. 8 CEDU. Per i Giudici, dunque, il bambino deve essere «garantito» secondo i diritti e doveri della piena genitorialità, essendo un «soggetto certamente incolpevole rispetto alle scelte operate da coloro che hanno contribuito alla sua nascita», anche quando comprendono una pratica illegale in Italia come la maternità surrogata. Per questi motivi, il Tribunale ordina al Comune di Milano la trascrizione integrale dell’atto di nascita originario del minore nella sua integrità, con indicazione di entrambi i ricorrenti quali suoi genitori, in quanto «prevale l’interesse del minore, che dalla sua nascita è inserito nel nucleo familiare dei ricorrenti e deve poter fruire del diritto di essere mantenuto, istruito, educato ed assistito moralmente da entrambe le persone che egli considera di fatto suoi genitori, nonché dei diritti che dalla filiazione derivano rispetto ai loro parenti, e ciò anche sotto il profilo successorio». (Fonte: ilfamiliarista.it) Trib. Milano, sez. VIII civile, 23 settembre 2021 Presidente/Relatore Manfredini Provvedendo sul ricorso proposto in data 10.8.2020 da X e Y, in proprio e quali rappresentanti del minore Z, con l’avv. A.S. del Foro di Trento, avverso il rifiuto opposto dall’Ufficiale dello stato civile di Milano di eseguire la trascrizione dell’atto di nascita del suddetto minore, formato all’estero, osserva quanto segue: X (cittadino statunitense) e Y (cittadino italiano), legati dal 2011 da una stabile relazione affettiva e altresì coniugati a seguito di matrimonio contratto a New York il _____ 2015 (trascritto allo stato civile del Comune di Milano), sono stati prima residenti nello Stato di New York, poi a Milano e successivamente in Florida, ma vivono sia a Milano sia in Florida, in relazione alle esigenze del nucleo familiare; infatti X è «domiciled» in Florida e Y ha lo status di «permanent resident» rilasciato dagli USA. Negli Stati Uniti, in particolare nello Stato della Pennsylvania, i ricorrenti hanno fatto ricorso, al fine di avere un loro figlio, alle tecniche di fecondazione assistita e gestazione per altri, nel rispetto della legislazione ivi vigente, cosicché a seguito di gestazione portata avanti dalla signora A. (diversa dalla donatrice dell’ovulo impiantato) in data _____ 2020 è nato il bambino Z, il tutto nell’ambito della procedura valutata complessivamente dall’Autorità giudiziaria e decisa con decreto del 16.4.2020 del Tribunale delle cause civili della Contea di York, Pennsylvania del 16 aprile 2020, prodotto in atti. L’atto di nascita è stato quindi formato negli USA con indicazione dei due padri (v. doc. 3, Stato della Pennsylvania, Dip. della salute, certificato n. arch. statale n. _____ del _____ 2020). Poco dopo il parto il padre (biologico) A si è trasferito a Milano per ragioni lavorative, mentre il padre B è rimasto in Florida con il minore. Intervenuta nel frattempo l’emergenza sanitaria per l’epidemia da Covid-19, una volta cessato il c.d. lock-down in Italia il B, intendendo riunire la famiglia a Milano, non ha ottenuto dal Consolato italiano il passaporto per il minore (cittadino statunitense per lo ius soli), non ritenendo il Consolato che il minore sia cittadino anche italiano, ragione per la quale i ricorrenti hanno richiesto all’Ufficiale di stato civile di Milano la trascrizione dell’atto di nascita del minore, trascrizione rifiutata da detto ufficio con atto del _____ 2020 in ragione della assenza di legame biologico tra il minore e l’unico genitore munito di cittadinanza italiana, ed in forza della sentenza Cass. SS.UU. civ. n. 12913/2019. Avverso detto rifiuto i ricorrenti hanno proposto ricorso a questo Tribunale, formulando le seguenti conclusioni: (omissis…) Con decreto in data 12.8.2020 il Giudice di turno per il periodo feriale, non ravvisata l’urgenza di provvedere in via cautelare, ha rimesso il procedimento al Presidente per l’assegnazione e la trattazione in periodo ordinario. Apposto in data 24.8.2020, senza osservazioni, il visto del Pubblico Ministero, con decreto in data 16.9.2020 il Tribunale ha così provveduto nel procedimento, nel frattempo assegnato al relatore: “…letto il ricorso ex art. 95 D.P.R. 396/2000 depositato da Y e X anche per il minore Z, nato a York (Pennsylvania, U.S.A.) il _____ 2020, avente ad oggetto la pronuncia dell’ordine nei confronti dell’Ufficiale dello Stato Civile della trascrizione dell’atto di nascita originario di Z, in modo tale che il bambino risulti figlio sia di Y, sia di X; rilevato che in relazione alla questione della “gestazione per altri”, sottesa alla decisione del predetto ricorso, con ordinanza n. 8325/20 del 29/4/2020 la Corte di Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 c. 6 della legge 40/2004, dell’art. 18 D.P.R. 396/2000 e 64 c. 1 lett. g) legge 218/1995; ritenuto pertanto di dover sospendere il presente procedimento in attesa della pronuncia da parte della Corte Costituzionale, P.Q.M. sospende il procedimento…”. Con ricorso in riassunzione depositato in data 16.6.2021 i ricorrenti, richiamata l’intervenuta sentenza n. 33/2021 della Corte Costituzionale, hanno insistito nel ricorso, altresì rappresentando di avere nel frattempo ottenuto negli USA anche l’adozione del minore Z, erroneamente trascritta allo stato civile di Milano come adozione semiplena e non come adozione pleno jure, ed hanno quindi chiesto fissarsi udienza di discussione, argomentando e formulando le seguenti nuove conclusioni: (omissis…) All’udienza fissata in data 23.9.2021 per la discussione il difensore dei ricorrenti, ulteriormente illustrate le ragioni delle proprie domande, ha insistito per l’accoglimento delle proprie conclusioni, sulle quali il Collegio si è riservato la decisione. Ai fini della disamina e decisione del presente procedimento occorre riepilogare l’evoluzione giurisprudenziale intervenuta nella materia che ne è oggetto, sia in ambito nazionale sia in ambito internazionale, e valutare se l’attuale assetto normativo consenta, anche per via interpretativa, l’accoglimento della domanda dei ricorrenti, o al contrario ne imponga il rigetto. Innanzitutto, è opportuno rammentare che questo stesso Tribunale anteriormente al pronunciamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 12193/2019, resa a seguito della camera di consiglio del 6.11.2018 e pubblicata l’8.5.2019, ha accolto ricorsi analoghi a quello oggi in esame. La Corte di Cassazione con la suddetta sentenza resa a Sezioni Unite ha invece stabilito che non può essere trascritto nei registri dello stato civile italiano il provvedimento di un Giudice straniero con cui è stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed un soggetto che non abbia con lo stesso alcun rapporto biologico (c.d. genitore d’intenzione). Ciò in quanto “Il riconoscimento dell’efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed il genitore d’intenzione munito della cittadinanza italiana trova ostacolo nel divieto della surrogazione di maternità previsto dall’art. 12, comma sesto, della legge n. 40 del 2004, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l’istituto dell’adozione; la tutela di tali valori, non irragionevolmente ritenuti prevalenti sull’interesse del minore, nell’ambito di un bilanciamento effettuato direttamente dal legislatore, al quale il giudice non può sostituire la propria valutazione, non esclude peraltro la possibilità di conferire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l’adozione in casi particolari, prevista dall’art. 44, comma primo, lett. d), della legge n. 184 del 1983”. Peraltro nelle more tra la camera di consiglio nella quale la Corte ha assunto la decisione che precede e la pubblicazione della relativa motivazione è intervenuto – a seguito di sollecitazione della Corte di Cassazione francese – il parere della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo pubblicato il 10.4.2019, nel quale la CEDU ha affermato il diritto del bambino nato a mezzo di maternità surrogata al rispetto della vita privata ai sensi dell’art. 8 della Convenzione, sicché l’ordinamento nazionale deve prevedere la possibilità di riconoscere una relazione genitore-figlio con il genitore (in quel caso era la madre) cd. intenzionale. La Corte non ha ritenuto che tale riconoscimento debba avvenire necessariamente mediante la trascrizione del certificato estero nel registro di stato civile, potendo l’ordinamento del Paese aderente ricorrere all’alternativa dell’adozione del bambino da parte della madre intenzionale, purché sia assicurata una procedura tempestiva e efficace e che conduca a esiti equivalenti (“les mêmes effets”) del riconoscimento. La CEDU ha quindi richiesto a tutti i Paesi membri di riconoscere in caso di maternità surrogata entrambi i genitori intenzionali nel più breve tempo possibile («brève que possible»). Si tratta di un principio che, seppure espresso con riguardo alla madre intenzionale, trova sicura applicazione anche nel caso di certificati di nascita (americani o canadesi) con due padri. Una sua limitazione ai soli figli di coppie eterosessuali appare invero assai ardua, dovendosi confrontare col superiore interesse del minore e col suo diritto a salvaguardare la relazione con entrambi i genitori, col giudizio sostanzialmente neutro nei confronti della omoparentalitá e, infine, col divieto di discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale (in questo caso si tratterebbe di una discriminazione indiretta subita dal bambino a causa dell’orientamento sessuale dei genitori). Secondo la Corte europea, dunque, la procedura di adozione del “figlio del partner”, ove sia l’unica consentita nell’ordinamento al fine di salvaguardare il diritto ex art. 8 Cedu del bambino al riconoscimento della relazione giuridica con chi lo ha voluto mettere al mondo (“diritto alla vita familiare”), può essere considerata una legittima alternativa alla trascrizione del certificato straniero solo se consenta il riconoscimento giuridico in modo certo e nel tempo “brève que possible”. Successivamente a detto pronunciamento è intervenuta l’ordinanza n. 8325/2020 della Sezione I Civile della Corte di Cassazione la quale – riconosciuto quale precedente rilevante in materia la citata sentenza n. 12193/2019, ma ritenuto detto pronunciamento in contrasto con il citato parere della CEDU – ha sollevato «questione di legittimità costituzionale degli art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, 64, comma 1, della legge n.218 del 1995, nonché dell’art. 18 del d.p.r. n.396/2000 se interpretati, come attualmente nel diritto vivente, come impeditivi, in via generale e senza valutazione concreta dell’interesse superiore del minore, della trascrizione dell’atto di nascita legalmente costituito all’estero di un bambino nato mediante gestazione per altri nella parte in cui esso attesta la filiazione del genitore intenzionale non biologico, specie se coniugato con il genitore intenzionale biologico». In data 9.3.2021 è stata depositata la sentenza della Corte Costituzionale n. 33/2021, con la quale la Corte, nel dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di Cassazione, ha tuttavia rilevato che l’adozione ex art. 44, lett. d), l. 184/83 non è uno strumento di tutela del minore idoneo e rapido, ed è in quanto tale incompatibile con i principi costituzionali (art. 2, 30 Cost.) e con l’art. 8 CEDU, così come interpretato dalla giurisprudenza e dal parere consultivo CEDU in data 10 aprile 2019: “5.8.– Come correttamente sottolinea l’ordinanza di rimessione, il possibile ricorso all’adozione in casi particolari di cui all’art. 44, comma 1, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), ritenuto esperibile nei casi all’esame dalla stessa sentenza n. 12193 del 2019 delle Sezioni unite civili, costituisce una forma di tutela degli interessi del minore certo significativa, ma ancora non del tutto adeguata al metro dei principi costituzionali e sovranazionali rammentati. L’adozione in casi particolari non attribuisce la genitorialità all’adottante. Inoltre, pur a fronte della novella dell’art. 74 cod. civ., operata dall’art. 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219 (Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali), che riconosce la generale idoneità dell’adozione a costituire rapporti di parentela, con la sola eccezione dell’adozione di persone di maggiore età, è ancora controverso – stante il perdurante richiamo operato dall’art. 55 della legge n. 184 del 1983 all’art. 330 cod. civ. – se anche l’adozione in casi particolari consenta di stabilire vincoli di parentela tra il bambino e coloro che appaiono socialmente, e lui stesso percepisce, come i propri nonni, zii, ovvero addirittura fratelli e sorelle, nel caso in cui l’adottante abbia già altri figli propri. Essa richiede inoltre, per il suo perfezionamento, il necessario assenso del genitore “biologico” (art. 46 della legge n. 184 del 1983), che potrebbe non essere prestato in situazioni di sopravvenuta crisi della coppia, nelle quali il bambino finisce per essere così definitivamente privato del rapporto giuridico con la persona che ha sin dall’inizio condiviso il progetto genitoriale, e si è di fatto presa cura di lui sin dal momento della nascita.” (C. Cost. 33/2021, pag. 14). La Corte ha quindi ammonito il legislatore, alla luce dell’inidoneità dello strumento dell’adozione in casi particolari, sollecitandolo ad introdurre una disciplina adeguatamente tutelante per il minore, compatibile con i principi costituzionali e sovranazionali menzionati: “Al fine di assicurare al minore nato da maternità surrogata la tutela giuridica richiesta dai principi convenzionali e costituzionali poc’anzi ricapitolati attraverso l’adozione, essa dovrebbe dunque essere disciplinata in modo più aderente alle peculiarità della situazione in esame, che è in effetti assai distante da quelle che il legislatore ha inteso regolare per mezzo dell’art. 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983. Il compito di adeguare il diritto vigente alle esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da maternità surrogata – nel contesto del difficile bilanciamento tra la legittima finalità di disincentivare il ricorso a questa pratica, e l’imprescindibile necessità di assicurare il rispetto dei diritti dei minori, nei termini sopra precisati – non può che spettare, in prima battuta, al legislatore, al quale deve essere riconosciuto un significativo margine di manovra nell’individuare una soluzione che si faccia carico di tutti i diritti e i principi in gioco. Di fronte al ventaglio delle opzioni possibili, tutte compatibili con la Costituzione e tutte implicanti interventi su materie di grande complessità sistematica, questa Corte non può, allo stato, che arrestarsi, e cedere doverosamente il passo alla discrezionalità del legislatore, nella ormai indifferibile individuazione delle soluzioni in grado di porre rimedio all’attuale situazione di insufficiente tutela degli interessi del minore.” (C. Cost. 33/2021, pag. 14-15). La difesa dei ricorrenti, nel commentare la sopra riportata evoluzione giurisprudenziale, rileva la situazione di stasi del legislatore e sollecita questo Tribunale, quale giudice del caso concreto, ad adottare una soluzione che tuteli il minore Z, anche richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2021, coeva alla n. 33, nella parte in cui vi si legge: “L’art. 9 della legge n. 40 del 2004, nel valorizzare, rispetto al favor veritatis, il consenso alla genitorialità e l’assunzione della conseguente responsabilità nell’ambito di una formazione sociale idonea ad accogliere il minore – come questa Corte ha rimarcato – «dimostra la volontà di tutelare gli interessi del figlio», garantendo «il consolidamento in capo al figlio di una propria identità affettiva, relazionale, sociale, da cui deriva l’interesse a mantenere il legame genitoriale acquisito, anche eventualmente in contrasto con la verità biologica della procreazione» (sentenza n. 127 del 2020).” Orbene, appare a questo Tribunale evidente che, vertendosi in tema di diritti da attribuire a un soggetto minore di età, la loro tutela non può essere sospesa a tempo indeterminato, nell’attesa che il legislatore vari la normativa atta a consentire il riconoscimento giuridico del legame di fatto esistente tra il minore e coloro che ne hanno voluto la nascita, si occupano di lui sotto il profilo morale e materiale e costituiscono il suo stabile riferimento affettivo, nell’ambito del medesimo nucleo familiare. Le sentenze di inammissibilità n. 32 e 33 rese dalla Corte Costituzionale – che hanno di fatto confutato la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 12193/2019 laddove ha ritenuto l’interesse del minore nato da maternità surrogata adeguatamente tutelato mediante l’adozione in casi particolari da parte del genitore intenzionale – hanno dato atto di un vuoto normativo che per la generalità dei casi deve certamente essere riempito mediante un adeguato intervento del Legislatore, ma che per quanto riguarda il caso concreto impone al Giudice adito di reperire la più idonea soluzione atta a garantire i diritti del minore coinvolto, soggetto certamente “incolpevole” rispetto alle scelte operate da coloro che hanno contribuito alla sua nascita, anche quando dette condotte integrano un illecito amministrativo o addirittura penale (come accade nel caso in esame, essendo la surrogazione di maternità sanzionata dall’art. 12 l. 40/2004 che recita: “1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro. … 6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.”). Risulta a questo proposito pertinente il principio già espresso dalla Corte Costituzionale nella propria sentenza (di inammissibilità) n. 347/1998, opportunamente richiamata dai ricorrenti, sentenza nella quale la Corte rilevava che nel caso sottoposto al vaglio di costituzionalità si era in presenza di un vuoto normativo, e osservava che:“ L’individuazione di un ragionevole punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali coinvolti, nel rispetto della dignità della persona umana, appartiene primariamente alla valutazione del legislatore. Tuttavia, nell’attuale situazione di carenza legislativa, spetta al giudice ricercare nel complessivo sistema normativo l’interpretazione idonea ad assicurare la protezione degli anzidetti beni costituzionali.”. In linea con l’indicazione della Corte Costituzionale appena richiamata si è recentemente espressa la Corte di Appello di Cagliari con il decreto n. 691/2021 del 28.4.2021, reso immediatamente dopo la pubblicazione delle sentenze n. 32 e 33 della Corte Costituzionale, decreto nel quale la Corte di Appello ha ritenuto che le pronunce di inammissibilità della Corte Costituzionale, non incidendo in alcun modo sulla normativa della legge n. 40/2004, non precludono la verifica della sua costituzionalità da parte del Giudice ordinario e la possibilità per lo stesso di dare una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa stessa. Nel caso posto all’esame della Corte di Appello di Cagliari, relativo allo status da darsi a minore nato da procreazione medicalmente assistita attuata all’estero da una coppia di donne (laddove il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Cagliari hanno chiesto rettificarsi l’atto di nascita con esclusione della madre c.d. intenzionale, la madre biologica – essendo nel frattempo cessata la relazione affettiva – ha infine aderito alle suddette conclusioni, mentre la madre c.d. intenzionale ha chiesto il rigetto del reclamo), la Corte di Appello, operando un ampio excursus giurisprudenziale, ha ritenuto doversi dare una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 8 della legge n. 40/2004, che recita in punto di stato giuridico del nato che “I nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell’articolo 6.”, ritenendolo applicabile alle ipotesi di illiceità della PMA per difetto della diversità del sesso dei genitori, e ciò sulla scorta di plurime pronunce della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale che nel tempo hanno escluso la sussistenza di un divieto costituzionale, per le coppie omosessuali, di accogliere o generare figli, hanno rilevato che non vi sono evidenze scientifiche di ripercussioni negative sui figli inseriti in famiglie formate da coppie omosessuali. Venendo al caso specifico all’esame di questo Tribunale, si osserva che il minore Z, per il quale nel ricorso originario è stata chiesta la trascrizione dell’atto di nascita formato negli USA, recante l’indicazione di entrambi i ricorrenti quali genitori, come emerge dall’atto di riassunzione e dalla relativa documentazione è stato successivamente anche adottato da Y in forza della sentenza resa dal Tribunale della Florida il 14.7.2020, sentenza di cui i ricorrenti lamentano l’errata trascrizione come adozione in casi particolari ex art. 44 e ss. l. 184/1983 anziché come adozione piena da parte dell’Ufficiale dello stato civile di Milano, ragione per la quale in via subordinata chiedono accertarsi l’illegittimità di siffatta trascrizione e ordinarsene la rettifica così che risulti l’adozione piena del minore. Se tale domanda subordinata potesse trovare accoglimento, invero, in linea teorica potrebbe affermarsi essere venuto meno l’interesse, nel caso concreto, rispetto alla domanda principale di trascrizione dell’atto di nascita originario con indicazione di entrambi i ricorrenti quali genitori del minore. Tuttavia, alla luce della sentenza resa dalla Cassazione a Sezioni Unite, n. 9006/2021 del 31.3.2021 (successiva alle sentenze n. 32 e 33 della Corte Costituzionale), reputa questo Tribunale che nel caso di specie l’adozione possa essere trascritta esclusivamente ex art. 44 e ss. l. 184/1983. Infatti, con la suddetta sentenza è stato affermato il seguente principio di diritto: “Non contrasta con i principi di ordine pubblico internazionale il riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il modello dell’adozione piena o legittimante, non costituendo elemento ostativo il fatto che il nucleo familiare del figlio minore adottivo sia omogenitoriale ove sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione”, ed è pacifico che nel caso di specie a fondamento della filiazione vi è stato un preesistente accordo di surrogazione di maternità. La Corte di Cassazione con questa sentenza ribadisce l’esistenza di una condizione negativa rispetto alla trascrizione dell’adozione come adozione plena, e cioè l’accordo di surrogazione, ritenendo che detto accordo non sia compatibile con l’ordine pubblico, e ciò a prescindere dall’orientamento sessuale dei partners, anche se il divieto colpisce solitamente le coppie omosessuali maschili. Ciò, evidentemente, in quanto nel recepire una sentenza di adozione straniera deve verificarsi che si tratti di una effettiva adozione di un minore avente alla nascita altro/altri genitori e non di un minore la cui nascita è stata prevista nell’ambito di un accordo di maternità surrogata. D’altra parte nei Paesi in cui la maternità surrogata è legale (quale è lo Stato della Florida, dove è nato Z) non è necessario ricorrere alla adozione perché il rapporto parentale si costituisce direttamente con il genitore intenzionale. Ed è evidente che nel caso di specie i ricorrenti hanno fatto ricorso alla particolarità della legislazione della Florida, non comune neppure a tutti gli altri Stati dell’unione, legislazione che consente l’adozione di un minore da parte di uno dei genitori già risultanti tali dal suo atto di nascita, al fine di ovviare alla mancata trascrizione in Italia dell’atto di nascita originario, nelle more del presente procedimento che era stato sospeso in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale. Dato quindi come attualmente immodificabile – sotto il profilo della forma di adozione – l’attuale status adottivo del minore, che risulta allo stato civile di Milano figlio biologico di X e figlio adottivo ex art. 44 e ss. l. 184/1983 di Y, reputa questo Tribunale che tale status non garantisca al minore, come anche rilevato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 33/2021, una tutela sufficientemente adeguata, e che pertanto persista l’interesse dei ricorrenti e del minore all’accoglimento della domanda principale da loro originariamente spiegata e altresì confermata con l’atto di riassunzione. Sotto tale profilo, sulla scorta dei rilievi sollevati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 33/2021, reputa il Tribunale che una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 8 l. n. 40/2004 possa consentire, in assenza dell’auspicato intervento del legislatore, la trascrizione dell’atto di nascita originario del minore Z nella sua integrità, con indicazione di entrambi i ricorrenti quali suoi genitori, poiché nel caso di specie può essere escluso, sulla scorta della documentazione in atti relativa al percorso giurisdizionale seguito dai ricorrenti in Florida, che vi sia stata una concreta lesione della dignità della gestante che possa prevalere sulla tutela dei diritti del nato (la donna è stata rappresentata da un avvocato e sia prima sia dopo il parto ha espresso la volontà, anche raccolta da un giudice, di [non] assumere il ruolo di madre del nato), e deve essere invece tutelato l’interesse del minore che dalla sua nascita è inserito nel nucleo familiare dei ricorrenti e deve poter fruire del diritto di essere “mantenuto, istruito, educato ed assistito moralmente”, come recita l’art. 147 c.c., da entrambe le persone che egli considera di fatto suoi genitori, nonché dei diritti che dalla filiazione derivano rispetto ai loro parenti, e ciò anche sotto il profilo successorio. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, ritenuta – alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale citata – l’illegittimità del rifiuto opposto dall’Ufficiale dello stato Civile, deve essere accolta la domanda principale dei ricorrenti. P.Q.M. Ordina all’Ufficiale dello stato civile del Comune di Milano di trascrivere integralmente nei registri dello stato civile l’atto di nascita del minore Z, nato in York (Stato della Pennsylvania, Stati Uniti d’America) il _____ 2020, atto redatto dall’Ufficiale dello stato civile del Commonwealth della Pennsylvania, redatto e depositato il _____ 2020, numero di archivio statale _____, come da certificato rilasciato il _____ 2020 su foglio numerato _____, numero d’ordine _____, con indicazione quali genitori di X e B.