CIRCOSTANZE DEL REATO
La S.C. sull’attenuante della riparazione del danno
La speciale tenuità del danno trova la sua causa giustificatrice nel rilievo che il risarcimento del danno prima del giudizio rappresenta una prova tangibile dell’avvenuto ravvedimento del reo e, quindi, della sua minore pericolosità sociale.
Cass. pen., sez. V, ud. 8 ottobre 2021 (dep. 5 gennaio 2022), n. 116
La Corte d’Appello di Trento confermava la decisione del Tribunale, con la quale era stata affermata la responsabilità penale dell’imputato per il reato di violenza privata, per aver danneggiato l’autovettura di un automobilista a seguito di una lite per ragioni di circolazione stradale.
L’imputato ricorre in Cassazione, lamentandosi del diniego delle attenuanti di cui all’art. 62,
Cass. pen., sez. V, ud. 8 ottobre 2021 (dep. 5 gennaio 2022), n. 116
Presidente Pezzullo – Relatore Tudino
Ritenuto in fatto
1.Con la sentenza impugnata del 10 luglio 2019, la Corte d’appello di Trento ha confermato la decisione del Tribunale in sede del 19 gennaio 2018, con la quale, all’esito del giudizio abbreviato, è stata affermata la responsabilità penale di M.L. per il reato di violenza privata, esclusa l’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 1 e concesse le attenuanti generiche equivalenti all’ulteriore aggravante ed alla recidiva…
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PENALE CIRCOSTANZE DEL REATO 07/01/2022 La S.C. sull’attenuante della riparazione del danno Cerca RICERCA AVANZATA La speciale tenuità del danno trova la sua causa giustificatrice nel rilievo che il risarcimento del danno prima del giudizio rappresenta una prova tangibile dell’avvenuto ravvedimento del reo e, quindi, della sua minore pericolosità sociale. La Redazione Cass. pen., sez. V, ud. 8 ottobre 2021 (dep. 5 gennaio 2022), n. 116 La Corte d’Appello di Trento confermava la decisione del Tribunale, con la quale era stata affermata la responsabilità penale dell’imputato per il reato di violenza privata, per aver danneggiato l’autovettura di un automobilista a seguito di una lite per ragioni di circolazione stradale. L’imputato ricorre in Cassazione, lamentandosi del diniego delle attenuanti di cui all’art. 62, Cass. pen., sez. V, ud. 8 ottobre 2021 (dep. 5 gennaio 2022), n. 116 Presidente Pezzullo – Relatore Tudino Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza impugnata del 10 luglio 2019, la Corte d’appello di Trento ha confermato la decisione del Tribunale in sede del 19 gennaio 2018, con la quale, all’esito del giudizio abbreviato, è stata affermata la responsabilità penale di M.L. per il reato di violenza privata, esclusa l’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 1 e concesse le attenuanti generiche equivalenti all’ulteriore aggravante ed alla recidiva. AGRIGENTO| PUBBLICATO IL LUNEDÌ 10 GENNAIO 2022Agrigento, 11 tra imprenditori e collaboratori a processo per abbandono di rifiutiSi tratta di imprenditori o collaboratori che – secondo l’accusa – avrebbero gettato e abbandonato rifiuti di ogni tipo di RedazionePubblicato il Gen 10, 2022 Il sostituto procuratore della Repubblica, Paola Vetro, ha disposto la citazione diretta a giudizio – senza dunque passare dall’udienza preliminare e andando dunque a processo – nei confronti di 11 tra imprenditori e collaboratori agrigentini per l’ipotesi di reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata disciplinato del codice dell’ambiente. La prima udienza del processo si celebrerà il 13 aprile davanti il giudice monocratico del tribunale di Agrigento Giuseppe Miceli. A processo vanno: Tommaso Sciara, 38 anni; Calogero Mario Sola, 63 anni; Maurizio Infantino, 68 anni; Benedetto Catania, 51 anni; Angelo Mario Toni Lo Pilato, 47 anni; Benito Cacciatore, 33 anni; Calogero Orsolino, 24 anni; Luciano Terrazzino, 36 anni; Settimio Barrale, 57 anni; Calogero Meli, 56 anni; Salvatore Montana Lampo, 28 anni. L’inchiesta, eseguita dai carabinieri, ha consentito di immortalare con delle telecamere la pratica di abbandonare rifiuti in area pubblica.