Lavoro
Licenziamento
Sanzioni disciplinari e principio di tempestività
«Anche per le sanzioni conservative, il datore deve procedere alla contestazione non appena abbia acquisito una compiuta e meditata conoscenza dei fatti oggetto di addebito, atteso che il ritardo nella contestazione lede il diritto di difesa del lavoratore e, in particolare, il suo affidamento sulla mancanza di rilievo disciplinare attribuito dal datore di lavoro alla condotta inadempiente».
Cass. civ., sez. VI – L, ord., 28 gennaio 2022, n. 2654
La Corte d’Appello confermava la pronuncia di primo grado che aveva annullato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio comminata ad un dipendente di una banca: in particolare, secondo i Giudici, era stato violato il principio di immediatezza e tempestività della contestazione disciplinare avvenuta nel 2016 rispetto a fatti già noti in seguito all’audizione del lavoratore nel 2015.
Il lavoratore ricorre in Cassazione, contestando alla Corte territoriale di non aver tenuto conto del fatto c…
Cass. civ., sez. VI – L, ord., 28 gennaio 2022, n. 2654
Presidente Leone – Relatore Amendola
Rilevato che:
1. la Corte d’Appello di Reggio Calabria, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva annullato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dal trattamento economico per giorni tre comminata a M.F., con nota del (omissis), dalla datrice di lavoro Banca (omissis) Spa;
2. la Corte – in sintesi – ha condiviso la tesi del primo giudice secondo cui era stato v…
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LAVORO LICENZIAMENTO 31/01/2022 Sanzioni disciplinari e principio di tempestività Cerca RICERCA AVANZATA «Anche per le sanzioni conservative, il datore deve procedere alla contestazione non appena abbia acquisito una compiuta e meditata conoscenza dei fatti oggetto di addebito, atteso che il ritardo nella contestazione lede il diritto di difesa del lavoratore e, in particolare, il suo affidamento sulla mancanza di rilievo disciplinare attribuito dal datore di lavoro alla condotta inadempiente». La Redazione Cass. civ., sez. VI – L, ord., 28 gennaio 2022, n. 2654 La Corte d’Appello confermava la pronuncia di primo grado che aveva annullato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio comminata ad un dipendente di una banca: in particolare, secondo i Giudici, era stato violato il principio di immediatezza e tempestività della contestazione disciplinare avvenuta nel 2016 rispetto a fatti già noti in seguito all’audizione del lavoratore nel 2015. Il lavoratore ricorre in Cassazione, contestando alla Corte territoriale di non aver tenuto conto del fatto che nel caso di specie veniva in considerazione una sanzione conservativa e non una sanzione espulsiva, il che avrebbe imposto di modulare diversamente la concretizzazione del concetto giuridico indeterminato della tempestività della contestazione disciplinare. Il ricorso è infondato. La Corte di Cassazione, infatti, afferma che anche per le sanzioni conservative, il datore deve procedere alla contestazione non appena abbia acquisito una compiuta e meditata conoscenza dei fatti oggetto di addebito, atteso che il ritardo nella contestazione lede il diritto di difesa del lavoratore e, in particolare, il suo affidamento sulla mancanza di rilievo disciplinare attribuito dal datore di lavoro alla condotta inadempiente (Cass. civ., n. 29627/2018); inoltre, «la valutazione della tempestività della contestazione costituisce giudizio di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato» (Cass. civ., n. 31532/2019). Sul punto, la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che in tema di licenziamento disciplinare, l’immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, «dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l’accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell’impresa), con valutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici» (Cass. civ., n. 16841/2018). Per questi motivi, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite. Cass. civ., sez. VI – L, ord., 28 gennaio 2022, n. 2654 Presidente Leone – Relatore Amendola Rilevato che: 1. la Corte d’Appello di Reggio Calabria, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva annullato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dal trattamento economico per giorni tre comminata a M.F., con nota del (omissis), dalla datrice di lavoro Banca (omissis) Spa; 2. la Corte – in sintesi – ha condiviso la tesi del primo giudice secondo cui era stato violato il principio di immediatezza e tempestività della contestazione disciplinare avvenuta il (omissis) rispetto a fatti già noti in seguito all’audizione del lavoratore del febbraio 2015; 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con unico motivo; ha resistito con controricorso il M.; 4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale; la società ha depositato memoria. Considerato che: 1. con il motivo si denuncia: “Violazione o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, in relazione agli artt. 1175 e 1375 c.c., e dei principi in materia di relatività del concetto di tempestività della contestazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”; si critica la motivazione impugnata per non aver tenuto conto del fatto che nella specie veniva in considerazione una sanzione conservativa e non una sanzione espulsiva, il che avrebbe imposto di modulare diversamente la concretizzazione del concetto giuridico indeterminato della tempestività della contestazione disciplinare; in ogni caso la Corte territoriale avrebbe pretermesso del tutto la regola secondo la quale il requisito di tempestività in questione deve essere inteso in senso relativo, considerando anche la complessità organizzativa e strutturale del datore di lavoro; 2. la censura è inammissibile; l’assunto in base al quale il principio della immediatezza della contestazione disciplinare dovrebbe essere diversamente valutato nell’ipotesi di sanzione conservativa rispetto all’ipotesi di sanzione espulsiva non è adeguatamente supportato in diritto ed è contrario alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, anche per le sanzioni conservative, il datore deve procedere alla contestazione non appena abbia acquisito una compiuta e meditata conoscenza dei fatti oggetto di addebito, atteso che il ritardo nella contestazione lede il diritto di difesa del lavoratore e, in particolare, il suo affidamento sulla mancanza di rilievo disciplinare attribuito dal datore di lavoro alla condotta inadempiente (tra tante, Cass. n. 29627 del 2018 che ha ritenuto tardiva una contestazione inflitta a distanza di tre mesi dall’accertamento); inoltre, per consolidata giurisprudenza qui condivisa, “la valutazione della tempestività della contestazione costituisce giudizio di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato” (Cass. n. 34532 del 2019; Cass. n. 1247 del 2015; Cass. n. 5546 del 2010; Cass. n. 29480 del 2008; Cass. n. 14113. del 2006); il principio è stato ancora di recente confermato, anche sotto il profilo della valutazione delle ragioni che possono cagionare il ritardo: “in tema di licenziamento disciplinare, l’immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l’accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell’impresa), con valutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici” (Cass. n. 16841 del 2018; conf. a Cass. n. 281 del 2016); nella specie, la Corte territoriale, perfettamente consapevole dei principi su esposti, ha adeguatamente argomentato il suo convincimento conforme a quello del primo giudice, anche in ordine alla prova di circostanze che giustificassero il ritardo, sicché la doglianza, sebbene formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, involge ineluttabilmente apprezzamenti di merito, in ogni caso preclusi in una ipotesi di cd. “doppia conforme”; ancora di recente le Sezioni unite hanno ribadito l’inammissibilità di censure che “sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l’inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l’azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (cfr. Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf. Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass. SS.0 U. n. 25950 del 2020); 3. conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione all’Avv. Rosario Infantino antistatario; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 3.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%, con attribuzione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Covid in Sicilia, 3.328 nuovi casi ma 271 sono relativi a giorni precedenti: ricoveri in lieve crescita Come ogni lunedì meno tamponi e meno contagi ma tasso di positività che risale leggermente dal 14,7% al 15,1%. Sono 26 i posti letto in più occupati negli ospedali nei reparti ordinari (foto archivio)
Meno tamponi e, naturalmente, meno contagi come ogni lunedì, ma tasso di positività che risale leggermente passando al 15,1% rispetto al 14,7% di ieri. Lunedì scorso era al 13,9%. Numeri però da prendere con le pinze perché la Regione riferisce che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati oggi, 271 sono relativi a giorni precedenti al 27 gennaio. Sono invece nuovamente in crescita i ricoveri: +26 nelle aree ordinarie per un totale di 1.496, +1 in terapia intensiva dove sono 7 gli ingressi del giorno. E’ quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute di oggi. Sono 3.328 (ieri erano stati 6.141) i nuovi casi su 21.906 test processati (ieri 41.715). Il tasso di positività è al 15,1% (ieri era al 14,7%). I guariti sono 1.054. Continua a crescere il numero degli attuali positivi: 2.516 in più, per un totale di 244.960 siciliani al momento col Covid. I morti sono 29. A Palermo 712 nuovi casi In isolamento domiciliare si trovano 243.323 persone. A Palermo e provincia sono 712 i nuovi casi per un totale di 152.335 dall’inizio della pandemia. Mentre per quanto riguarda le altre province: Catania 806, Messina 791, Siracusa 224, Trapani 245, Agrigento 164, Ragusa 686, Caltanissetta 248, Enna 64. La Regione comunica che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, 83 sono relativi a giorni precedenti al 26 gennaio e che i decessi si riferiscono 1 a oggi, 3 al 30 gennaio, 16 al 29 gennaio, 8 al 28 gennaio e 1 al 23 gennaio. Il Covid in Italia Ampliando la panoramica a tutto il Paese, il bollettino di oggi 31 gennaio 2022 fa registrare 57.715 nuovi casi su 478.314 tamponi (antigenici e molecolari) e 349 morti. Il tasso di positività si attesta al 12%. Se il numero delle diagnosi è in discesa (lunedì scorso erano stati notificati oltre 77mila positivi) è in controtendenza il dato degli ospedalizzati che invece tornano a crescere. I pazienti ricoverati con sintomi sono infatti 296 più di ieri, mentre risultano in leggera flessione le terapie intensive (-9 e 112 ingressi nelle ultime 24 ore). In calo anche gli attualmente positivi (-51.211). Le persone in isolamento a causa del virus restano però più di 2,5 milioni. Sul fronte dei contagi i dati degli ultimi giorni fotografano una situazione in leggero miglioramento. La scorsa settimana (tra lunedì e domenica) sono stati accertati 976.223 nuovi positivi, mentre la settimana precedente erano stati 1.165.753.