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29 Ottobre 2017Redatto da Silvia Dell’Elce Fonte: Altalex.com
Il presente elaborato ha lo scopo di illustrare, seppur in maniera sintetica, i rinnovati profili di responsabilità penale alla quale può andare incontro l’infermiere sia nel lavoro di équipe in senso lato (cioè durante l’attività di reparto), sia nel lavoro di équipe in senso stretto (cioè quando inserito in un gruppo medico-chirurgico) a seguito dell’emanazione della disciplina legislativa che ne ha riconosciuto l’autonomia rispetto al personale medico.
La professione di infermiere nella normativa
Com’è noto, infatti, la figura infermieristica è sempre stata qualificata come subordinata ed ausiliaria del medico, dovendone seguire le direttive e ponendosi solo in funzione di esecutore. Tale condizione veniva stigmatizzata in diverse disposizioni legislative: innanzitutto nel “mansionario” [D.P.R. 14 marzo 1974 n. 225] il quale elencava analiticamente le mansioni che potevano essere svolte dall’infermiere, prevedendo che la responsabilità di tali funzioni venissero imputate direttamente al medico. Inoltre era specificamente previsto dal D.P.R. 761/1979 che, nello svolgimento dell’attività di reparto, il medico in posizione apicale [primario] fosse tenuto a vigilare sulle attività svolte dal personale ausiliario ed esecutivo.
In un tale contesto, dunque, erano pressoché inesistenti, in caso di esito infausto, le pronunce di condanna a carico degli infermieri essendo, questi, una semplice mano operativa del medico.
Un primo impulso allo sviluppo della professione si è avuto con l’emanazione del profilo professionale [D.M. 14 settembre 1994 n. 739] per il quale l’infermiere è responsabile dell’assistenza generale infermieristica.
Tuttavia la pietra miliare per l’affermazione di un’autonoma professione sanitaria è stata posta con la Legge 26 febbraio 1999 n. 42 la quale, abrogando il mansionario, per la prima volta ha delineato un esercizio professionale senza mansioni predeterminate.
Attraverso l’introduzione di tale normativa, la professione infermieristica è stata qualificata come autonoma professione sanitaria non più subordinata al personale medico.
Il concetto di autonomia è stato ulteriormente arricchito con la Legge 10 agosto 2000 n. 251 per la quale l’esercizio della professione di infermiere deve essere privo di qualsiasi vincolo di subordinazione rispetto alle altre professioni sanitarie.
Tutto ciò ha comportato che da una situazione di assoluta certezza su quali fossero gli ambiti di operatività dell’infermiere, si è passati ad una situazione nella quale le competenze non sono precostituite, ma sono da ricavare, secondo la Legge 42/1999, dal combinato tra il profilo professionale, la formazione ricevuta ed il Codice Deontologico.
La legge da ultimo richiamata, oltre a tale criterio guida utilizzabile per poter ricavare le competenze infermieristiche, prevede anche due criteri limite che l’infermiere non può oltrepassare: il limite delle competenze previste per i medici e quello previsto per gli altri professionisti sanitari.
A titolo esemplificativo la dottrina ha stilato un elenco di funzioni che l’infermiere svolge in autonomia e che svolge in collaborazione col medico
La posizione di garanzia dell’infermiere
Tali innovazioni hanno, ovviamente, comportato radicali cambiamenti soprattutto sul fronte della titolarità di un’autonoma posizione di garanzia in capo all’infermiere che ne fonda la responsabilità penale in diverse situazioni operative.
Infatti mentre durante la vigenza del mansionario l’infermiere non era considerato garante del bene salute (e del bene vita) del paziente, con l’emanazione della disciplina di settore e del Codice Deontologico, egli viene ritenuto titolare di un’autonoma e piena posizione di garanzia qualora si trovi a gestire situazioni legate alla propria sfera di competenza. Laddove, invece, l’infermiere si trovi a svolgere un’attività delegata dal medico [ad es. preparazione e somministrazione dell’emotrasfusione] la posizione di garanzia graverà su entrambi in quanto la delega medica lascia comunque residuare in capo al medico l’obbligo di vigilanza e controllo delle attività delegate.
In particolare, il fondamento della posizione di garanzia viene rinvenuto nell’art. 1 L. 251/2000 per il quale “gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infe rmie ristiche svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura ed alla salvaguardia della salute individuale e collettiva”, nonchè negli artt. 1 e 6 del Codice Deontologico dell’Infermiere del 2009 per i quali, rispettivamente, “l’infermiere è il professionista sanitario responsabile dell’assistenza infe rmie ristica” e “l’infermiere riconosce la salute come bene fondamentale della persona e interesse della collettività e si impegna a tutelarla con attività di prevenzione, cura, riabilitazione e palliazione”.
La sussistenza di una posizione di garanzia in capo all’infermiere fa sì che egli possa andare incontro a responsabilità penale sulla scorta dell’art. 40, co. 2, c.p. nel caso in cui sussita a suo carico l’obbligo giuridico di impedire…
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