Redatto da: Carmine Puca tratto da Altalex.com
L’adozione di minori in casi particolari: la ratio della disciplina
L’adozione in casi particolari è stata introdotta dalla Legge n. 184 del 1983 per tutelare il diritto del minore alla famiglia in situazioni che non avrebbero consentito di giungere all’adozione piena ma nelle quali, tuttavia, l’adozione rappresentava una soluzione opportuna ed auspicabile.
Nella legge del 1983 la tutela del minore si articola su due binari: gli strumenti di sostegno alla famiglia e gli strumenti sostitutivi. Prima di tutto viene affermato il diritto del bambino ad essere allevato dalla sua famiglia che deve ricevere dalle istituzioni pubbliche il sostegno necessario per fronteggiare situazioni di difficoltà temporanea. Lo strumento che la legge mette in campo è l’affidamento familiare. In secondo luogo viene disciplinata l’adozione per garantire il diritto ad una famiglia “sostitutiva” nel caso in cui quella di origine sia in modo definitivo non in grado di provvedere a lui (art. 30, c. 2 Cost).
L’adozione di cui all’art. 44, l. n. 184/1983 (“Diritto del minore ad una famiglia”) non presuppone necessariamente l’abbandono, non interrompe i rapporti con la famiglia di origine ed è ammissibile anche a favore di persone singole.
L’adozione in casi particolari è stata introdotta dalla l. 184/1983 proprio per realizzare il diritto del minore ad una famiglia in casi in cui, pur se non ricorrono le condizioni per l’adozione piena, è comunque necessario od opportuno procedere all’adozione.
Si tratta di ipotesi di adozione particolari, ma non eccezionali, in quanto anche questo tipo di adozione, al pari dell’adozione piena, mira a tutelare il preminente interesse del minore, inserendolo in una famiglia che ne garantisca la crescita equilibrata. La funzione è pur sempre quella di offrire al bambino un ambiente familiare idoneo al suo sviluppo.
Secondo l’art. 44 possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni previste dall’art. 7, c.1 nei quattro casi ivi indicati. Si tratta dell’adozione dell’orfano da parte dei parenti o da parte di chi avesse già con lui un rapporto stabile e duraturo, maturato anche nel corso di un affidamento familiare; dell’adozione del figlio del coniuge; dell’adozione del minore per i quali risulta la “constata impossibilità di affidamento preadottivo”. A queste ipotesi è stata aggiunta, con la riforma del 2001. L’ulteriore ipotesi del minore affetto da handicap ai sensi della legge del 1992, che sia orfano di padre e di madre.
L’adozione in casi particolari costituisce uno strumento di chiusura che intende realizzare il preminente interesse del minore ad essere accolto in una famiglia in ipotesi specifiche utilizzando a tale scopo uno strumento giuridico dotato di effetti più limitati.
La scelta legislativa è stata quella di assoggettare l’adozione in casi particolari ad una disciplina diversa rispetto all’adozione piena, sia per quanto riguarda il presupposto oggettivo dove non è necessario che il bambino sia in stato di abbandono – sia per quanto riguarda i requisiti degli adottanti in quanto l’adozione è permessa oltre che ai coniugi anche a chi non è coniugato, solo se l’adottante è persona coniugata e non separata, l’adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi; diversamente da quanto previsto per l’adozione piena, per l’adozione in casi particolari di minore, dunque, il riferimento al matrimonio tra gli adottanti è soltanto eventuale – sia per quanto riguarda gli effetti ed il procedimento in buona sostanza mutuati dal modello…
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