Redatto da Giuseppina Vassallo Fonte: Altalex.com
Il fondo patrimoniale è uno strumento attraverso il quale i coniugi, e ora anche i componenti dell’unione civile omosessuale, vincolano determinati beni destinandoli ai bisogni della famiglia
I coniugi, e ora anche i componenti dell’unione civile omosessuale, possono creare un patrimonio separato che abbia come specifica destinazione la finalità di far fronte ai bisogni della famiglia (art. 167 c.c.).
Anche un terzo può costituire un fondo patrimoniale con tale destinazione, sia per atto tra vivi che per testamento.
I beni che possono essere destinati al fondo sono beni immobili o mobili registrati oppure titoli di credito. Su tali beni possono essere conferiti diritti di proprietà o di godimento.
La costituzione del fondo si effettua mediante atto pubblico a cui partecipano i coniugi ed eventualmente il terzo che conferisce il bene. In quest’ultimo caso la costituzione del fondo si perfeziona solo con l’accettazione dei beneficiari.
Per quanto riguarda la pubblicità della convenzione, questa deve essere annotata a margine dell’atto di matrimonio e trascritta nei registri immobiliari e dei beni mobili soggetti a registrazione. La mancanza dell’annotazione comporta il venir meno dell’opponibilità del fondo ai creditori. A loro volta i creditori hanno l’onere di accertare l’esistenza di una convenzione, consultando sia i registri dello stato civile sia i registri immobiliari.
I beni del fondo sono in comproprietà di entrambi i coniugi che ne hanno la gestione, regolata dalle norme in tema di comunione legale. I frutti devono essere destinati ai bisogni della famiglia.
I beni del fondo, inoltre, non possono essere alienati, ipotecati o dati in pegno se non con il consenso dell’altro coniuge, a meno che tale facoltà non sia stata espressamente prevista.
In presenza di figli minori è necessaria anche l’autorizzazione del Tribunale che la concederà in caso di necessità o utilità evidente (art. 169 c.c.).
La separazione del patrimonio da quello personale dei coniugi fa sì che si crei una limitazione di responsabilità dei beni che fanno parte del patrimonio separato, i quali sono destinati esclusivamente alla soddisfazione di obbligazioni strettamente collegate alla loro finalità.
I beni e i frutti del fondo possono essere aggrediti solo per debiti derivanti da obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia (art. 170 c.c.).
La norma costituisce una deroga alla normale responsabilità per debiti ex art. 2740 c.c.
Il limite all’inespropriabilità opera solo se il creditore sapeva che l’obbligazione contratta era estranea ai bisogni della famiglia, ma l’onere probatorio di tale conoscenza rimane a carico del debitore che si oppone all’esecuzione del bene.
Al fine di contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente, il debitore opponente deve provare la regolare costituzione del fondo patrimoniale, la sua opponibilità nei confronti del creditore pignorante, e che il debito per cui si procede è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Inoltre, sul debitore grava anche l’onere di provare la conoscenza di tale estraneità in capo al creditore.
Si tratta di un principio affermato dalla Cassazione già da lungo tempo (Cass. Civ. 15 marzo 2006 n. 5684) e ribadito recentemente con la sentenza n. 15886/2014.
La prova, sulla base dei principi generali, può̀ essere fornita anche avvalendosi di presunzioni.
Quanto al criterio per identificare la natura dei crediti che, essendo stati contratti per fare fronte ai bisogni della famiglia, possono essere soddisfatti anche in via esecutiva, la Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo il quale la nozione di debiti contratti nell’interesse della famiglia va intesa non in senso restrittivo, vale a dire con riferimento alla necessità di soddisfare l’indispensabile per l’esistenza della famiglia.
Occorre ricomprendere in tali bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, o al potenziamento della capacità lavorativa…
Per la lettua completa dell’articolo: Altalex.com
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