Ricorso notificato via PEC dopo le ore 21 del giorno di scadenza è tardivo
Cassazione Civile, sez. III, sentenza 21/09/2017 n° 21915
Redatto da Maurizio Reale Fonte: Altalex
Il ricorso per Cassazione notificato, dal difensore, tramite PEC dopo le ore 21.00 del giorno di scadenza, producendo i suoi effetti, per la vigente normativa, tanto per il notificante quanto per il destinatario, il giorno successivo, deve essere considerato tardivo.
A tale conclusione, correttamente, giunge la Sezione Terza civile della Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 21915 del 21 settembre 2017, che così si pronuncia a seguito dell’eccezione preliminare contenuta nel controricorso così come proposta dai difensori della parte resistente.
Nel caso di specie, infatti, vero è che il difensore notificava tramite PEC ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di Appello di L’Aquila, nell’ultimo giorno utile, ricadente il 25 ottobre 2011 ma è anche vero che, come rilevato dal Collegio dalla documentazione in atti, l’attività notificatoria ha avuto inizio solo alle ore 23,47 dell’indicato giorno, per cui, essendo stata posta in essere dopo le ore 21.00, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 c.p.c. che, come disposto dall’articolo 45 bis del Decreto legge 90/14 (che ha introdotto l’art. 16 septies al Decreto Legge 179/12), si applica anche alle notifiche tramite PEC L. 53/94, si perfeziona alle ore 7 del giorno successivo e quindi a termine per l’impugnazione irrimediabilmente decorso.
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
ART. 147 (Tempo delle notificazioni) Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21 (articolo così modificato dalla L. 263/2005, con decorrenza dal 01/03/2006) DECRETO LEGGE N. 179/2012 ART. 16 SEPTIES (Tempo delle notificazioni con modalità telematiche) “La disposizione dell’art. 147 c.p.c. si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”. |
Il Collegio, molto probabilmente, è in grado di attestare con certezza l’avvio del processo notificatorio ad opera del difensore attraverso la visone della ricevuta di accettazione della notifica PEC posto che, nei procedimenti dinanzi ai quali non è possibile dare la prova della notifica PEC mediante deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna in formato .eml o .msg così come disposto dall’articolo 9 comma 1 bis legge n. 53/94, la prova della notifica deve essere data mediante la stampa e successivo deposito della ricevuta di accettazione, della ricevuta di consegna e di quanto allegato alla PEC con attestazione di conformità effettuata ai sensi dell’art. 23 comma 1 decreto legislativo n. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale).
Il Collegio però, oltre a risolvere nella…
Per la lettura completa dell’articolo: Altalex
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