
Multe non notificate: il ricorso contro la cartella entro 30 giorni
16 Novembre 2017
Nulla la vendita di fondo senza certificato di destinazione
17 Novembre 2017Sale slot: come calcolare le distanze minime dai luoghi sensibili
TAR, Toscana, sez. III, sentenza 23/10/2017 n° 1268
Redatto da Alessandro Del Dotto Fonte: Altalex.com
Con la sentenza in esame, il T.A.R. Toscana è stato occupato dalla domanda di annullamento di un provvedimento amministrativo successivo ad uno di inibizione alla prosecuzione opere di cui a una S.C.I.A. con la quale si intendeva procedere a cambio di destinazione d’uso da artigianale a commerciale, destinato a sala di giuoco d’azzardo autorizzato: nella fattispecie, il Comune interessato aveva ammesso il cambio di destinazione ad uso commerciale “generico”, escludendo specificamente la destinazione ad attività di raccolta delle scommesse ippiche, sportive e per la raccolta delle giocate tramite videoterminali in ragione della presunta prossimità a un luogo sensibile ex l.r.t. n. 57/2013 (nella fattispecie, un impianto sportivo), misurato sul criterio del “raggio” (previsto nello strumento urbanistico comunale).
Si è imperniata, dunque, una causa amministrativa intorno alla legittimità del provvedimento comunale di limitazione della tipologia di destinazione commerciale generale ma non inclusiva delle c.d. “sale giuoco”.
Più in particolare, la controversia si è incentrata sul chiarire quale fosse il criterio di calcolo della distanza cui fa riferimento la normativa regionale, oltre allo strumento urbanistico locale.
È così che il Giudice Amministrativo ha ricordato che non vale a definire la distanza il parametro del c.d. “raggio” (stabilito nel Piano Regolatore Comunale in esame) ma vale invece il parametro del percorso pedonale come definito ai sensi dell’art. 190 del Codice della Strada.
La Sezione Terza ha fornito, nella vicenda, una serie di utili chiarimenti sull’argomento.
In altre parole, per determinare la distanza fra sala giuoco e luogo sensibile non va considerato un raggio; invece, vanno presi in esame tutti i percorsi pedonali possibili ed esistenti di collegamento fra il luogo dell’attività commerciale e il luogo sensibile di interesse, per tali intendendosi tutti i percorsi composti da marciapiedi, attraversamenti pedonali e altri dispositivi di formale identificazione del “percorso pedonale” ai sensi del Codice della Strada.
Di questo elenco di percorsi, poi, è necessario che il…
Per la lettura completa dell’articolo: Altalex.com
agrigento penalista avvocato agrigento penalista avvocato agrigento penalista avvocato agrigento penalista avvocato agrigento penalista avvocato agrigento penalista avvocato