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18 Novembre 2017Insegnate depressa denuncia il dirigente scolastico per mobbing
La Cassazione è chiamata ad esprimersi in merito alla configurabilità, nel caso di specie, della condotta lesiva del datore di lavoro. Non sempre gli episodi conflittuali nell’ambito lavorativo sono causa di mobbing.
IL FATTO
Il Tribunale di Alessandria rigettava la domanda di risarcimento proposta da un insegnate che chiedeva fosse condannato al risarcimento danni per mobbing il dirigente scolastico. Secondo i Giudici non erano provati i diversi episodi denunciati che potevano aver provocato nell’attrice ansia e depressione.
La Corte d’appello, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto insussistenti, nella fattispecie, le azioni di alto contenuto persecutorio presupposte per il mobbing.
Avverso detta decisione ha proposto…
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La Cassazione è chiamata ad esprimersi in merito alla configurabilità, nel caso di specie, della condotta lesiva del datore di lavoro. Non sempre gli episodi conflittuali nell’ambito lavorativo sono causa di mobbing. Il fatto. Il Tribunale di Alessandria rigettava la domanda di risarcimento proposta da un insegnate che chiedeva fosse condannato al risarcimento danni per mobbing il dirigente scolastico. Secondo i Giudici non erano provati i diversi episodi denunciati che potevano aver provocato nell’attrice ansia e depressione. La Corte d’appello, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto insussistenti, nella fattispecie, le azioni di alto contenuto persecutorio presupposte per il mobbing. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione l’insegnate. Mobbing e carattere persecutorio. La ricorrente si duole in Cassazione della violazione e falsa applicazione di norme di diritto in punto di mobbing (art. 2087 c.c.), sostenendo che fossero stati violati gli obblighi del datore di lavoro che integravano certamente colpa dello stesso e conseguente risarcimento per mobbing. Secondo la Cassazione il motivo di ricorso è infondato in quanto è principio consolidato che ai fini delle configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro rilevano diversi elementi tutti necessari e rimessi alla valutazione esclusiva del giudice di merito non sindacabili in sede di legittimità. In particolare la S.C. evidenzia che il lavoratore ha l’onere di provare la sussistenza dei comportamenti persecutori, dell’evento lesivo della salute o della dignità, del nesso eziologico tra le condotte e il pregiudizio subito dalla vittima e l’elemento soggettivo dell’intento persecutorio. In ragione di ciò, secondo il Supremo Collegio, il mobbing non è riconducibile alla mera colpa occorrendo la prova dell’intento persecutorio unificante i diversi episodi che hanno portato ad una pregiudizio per la ricorrente. In conclusione la S.C. ha rigettato il ricorso ritenendo che la Corte d’Appello abbia fatto corretta applicazione di questi principi nell’escludere la condotta lesiva del dirigente scolastico. Studio legale agrigento avvocato angela zambuto viale gian lorenzo bernini 50-52 – 92100 agrigento Contatta lo studio legale avvocato angela zambuto agrigento per avere un consulto immediato e gratuito.