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Cassazione penale, SS.UU., sentenza 19/10/2017 n° 48126
Redatto da Anna Larussa Fonte: Altalex.com
Il terzo, prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, può chiedere al giudice della cognizione la restituzione del bene sequestrato e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame. Qualora sia stata erroneamente proposta opposizione mediante incidente di esecuzione, questa va qualificata come appello e trasmessa al tribunale del riesame.
E’ questo il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza in esame, la quale giunge a comporre il contrasto giurisprudenziale che si era delineato in ordine agli strumenti di tutela del terzo intestatario del bene confiscato, in pendenza del giudizio di cognizione cui sia rimasto estraneo, non avendo per ciò stesso questi la legittimazione ad impugnare la sentenza per il capo riguardante la misura di sicurezza patrimoniale, a norma dell’art. 579 c.p.p., comma 3.
Orbene, secondo la giurisprudenza prevalente, cui avevano aderito il giudice di merito nella vicenda che ha occasionato la pronuncia della Suprema Corte e il Sostituto Procuratore Generale della stessa Corte nella sua requisitoria scritta, il terzo intestatario del bene (oggetto di sequestro preventivo e successivamente) confiscato, che sia rimasto estraneo al giudizio di cognizione e intenda far valere la titolarità del bene, può, anche prima della definitività della sentenza che ha disposto la confisca, proporre l’incidente di esecuzione, per chiedere la restituzione del bene confiscato allo stesso giudice della cognizione; più precisamente, può presentare richiesta di restituzione ex art. 263 c.p.p. al giudice procedente e questi decidere, senza formalità di procedura, in applicazione analogica degli artt. 676 comma 1 e 667 comma 4 c.p.p., con ordinanza de plano; ordinanza che, comunicata al pm e notificata all’interessato, è suscettibile di opposizione, innanzi al medesimo giudice, e, successivamente, di ricorso per cassazione …
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